L’effettuazione di lezioni private in
materie scolastiche da parte di un contribuente lavoratore dipendente si deve
considerare come lavoro autonomo svolto in modo occasionale (lett.
l, comma 1, articolo 67 Tuir) in quanto, per comune esperienza, esso implica
attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.
I compensi conseguiti andranno dichiarati
nella sezione II-A del quadro RL di Unico Pf (oppure, in caso di utilizzo del
modello 730, nel quadro D, rigo D5, codice 2) e assoggettati a tassazione
(mediante imputazione al reddito complessivo posseduto) al netto di tutte le
spese inerenti eventualmente sostenute.
Non sono richiesti ulteriori
adempimenti formali/sostanziali, soprattutto da parte del committente, cui sono
impartite le lezioni private, il quale, non rivestendo la soggettività di
sostituto d’imposta non è tenuto ad effettuare le ritenute alla fonte sui
compensi corrisposti, diversamente da quanto ipotizzato nel quesito.
Sembra ragionevole ritenere che
l’esenzione operi anche nel caso in cui le lezioni siano rese collettivamente a
un gruppo di allievi.
Si fa presente, inoltre, che l’attività
sarà soggetta alla gestione separata Inps.
Quando le lezioni private diventano
attività abituale,
l’insegnante di lezioni private è considerato un esercente arti e professioni,
diventando soggetto passivo ai fini Iva. In
questo caso l’insegnante è obbligato:
a) a chiedere l’attribuzione del numero di
partita Iva;
b) a presentare la dichiarazione Iva
annuale e assolvere a ogni altro obbligo previsto dalla legge.
In definitiva, per le lezioni private (in
materia scolastica o universitaria), se l’attività è occasionale, l’insegnante
può limitarsi a consegnare all’allievo una ricevuta in carta semplice. Una
seconda copia della ricevuta resta all’insegnante per la dichiarazione dei redditi,
da inserire nella voce “altri redditi”. Se invece le prestazioni hanno il
carattere della abitualità il lettore deve emettere la fattura in esenzione di
Iva. Infine, se l’attività viene posta all’interno di una scuola privata, è
necessaria l’apertura della partita Iva.