Il blog di Claudio De Lucia

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mercoledì 9 aprile 2014

Lo sai che … con la riforma della legge sul divorzio sarà sufficiente un anno per divorziare e nove mesi se non ci sono figli minori?

La riforma della legge sul divorzio continua il suo corso, prevedendo il cosiddetto divorzio breve.

Dopo numerosi mesi di stallo, il nuovo testo è stato finalmente approvato all’unanimità dalla Commissione Giustizia della Camera. Vengono dunque modificati i tempi di attesa per poter ottenere dal Tribunale, in seguito alla separazione giudiziale o consensuale, il divorzio, o meglio lo “scioglimento degli effetti civili del matrimonio.

Difatti, l’attuale termine è di tre anni; la riforma riduce tale tetto minimo a un anno se vi sono figli minori; nel caso, invece, in cui non vi siano minori il termine, nelle separazioni consensuali, scende a 9 mesi.

Inoltre, i nuovi termini decorrono dal deposito della domanda di separazione e non, come accade attualmente, dalla comparizione dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione.

La riforma prevede che la comunione dei beni si sciolga già nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il giudice autorizza i coniugi a vivere separati.

Se tutto dovesse filare liscio, il testo della riforma della legge sul divorzio dovrebbe approdare alla Camera entro fine maggio, per poi transitare al Senato in tempi brevi.

Fonte immagine: www.femaleworld.it

venerdì 28 marzo 2014

Come posso ottenere l’annullamento del matrimonio? Una volta ottenuto l’annullamento, il vincolo matrimoniale viene sciolto come se non fosse mai esistito?

Gentile lettrice, molto spesso si sente parlare di “annullamento del matrimonio“. In realtà si tratta di un’espressione sbagliata; è più corretto, infatti, parlare di “nullità del matrimonio“.

Qual è il Tribunale competente per decidere sulla nullità del matrimonio?
Per avviare una causa di nullità matrimoniale, i coniugi devono presentare ricorso presso un tribunale ecclesiastico. Sparsi su tutto il territorio italiano, vi sono i tribunali ecclesiastici regionali che sono gli unici ad essere competenti a dichiarare la nullità matrimoniale.

Il coniuge che decide di chiedere la nullità del matrimonio può scegliere di adire il tribunale: 1. del luogo dove fu celebrato il matrimonio; 2. il tribunale del luogo di domicilio dell’attore; 3. il tribunale del luogo di domicilio dell’altro coniuge; 4. il tribunale del luogo dove di fatto si dovrà raccogliere la maggior parte delle prove.

Che efficacia ha la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio?
Una volta che il tribunale ecclesiastico emette la sentenza di nullità del matrimonio, quest’ultima non ha efficacia nello Stato italiano, ma è necessario attivare un ulteriore procedimento detto “delibazione“. Il procedimento di delibazione si svolge dinanzi alla Corte d’Appello territorialmente competente, ossia dinanzi alla Corte d’Appello nel cui distretto è compreso il Comune ove fu trascritto il matrimonio concordatario.

Cosa deve dimostrare il coniuge che chiede la nullità del matrimonio?
Il coniuge deve dimostrare che il consenso prestato alla celebrazione delle nozze da parte dell’altro coniuge sia stato in qualche modo viziato.

Quali sono i vizi?
1. Incapacità per carenza di sufficiente uso della ragione
2. Incapacità per difetto di discrezione di giudizio
3. Incapacità per cause di natura psichica
4. Ignoranza circa l’essenza del matrimonio
5. Errore circa l’identità fisica del coniuge o circa sue specifiche qualità
6. Dolo
7. Simulazione del consenso matrimoniale

In estrema sintesi, la sentenza di nullità del matrimonio ottenuta dal Tribunale ecclesiastico non significa che, in automatico, il vincolo matrimoniale venga sciolto come se non fosse mai esistito.
È necessario superare un ulteriore ostacolo: perché la sentenza ecclesiastica abbia efficacia nello Stato italiano è necessario presentare un ricorso, presso la Corte di Appello competente, per la delibazione della sentenza ecclesiastica.

Il ricorso può essere rigettato se i motivi addotti non siano convincenti e non provino che il consenso alla celebrazione delle nozze sia stato grandemente viziato.
Fonte immagine: www.donna.nanopress.it

martedì 25 marzo 2014

Lo sai che … anche le minacce, gli atti di disprezzo e le umiliazioni rientrano nel novero dei “maltrattamenti in famiglia”?

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 44700 del 6.11.2013) ha chiarito che il reato di maltrattamenti in famiglia non si configura solo nel caso di percosse e lesioni, e dunque di violenze fisiche, ma il suddetto crimine ricorre anche nel caso in cui la vittima subisce ingiurie, minacce, privazioni o umiliazioni.

Vi rientrano pertanto tutti gli atti di disprezzo e di offesa alla dignità della persona che diventino vere e proprie sofferenze morali, quando animate da una volontà di vessare il soggetto passivo

Il reato si considera consumato e perfezionato con l’ultima di tale serie di atti, pur se protrattisi successivamente alla separazione dei coniugi. Per la sua configurazione il reato richiede una serie abituale di condotte che possono estrinsecarsi in atti lesivi dell’integrità psicofisica, dell’onore, del decoro o di mero disprezzo e prevaricazione del soggetto passivo, attuati anche in un arco temporale ampio, ma entro il quale possono essere individuati come espressione di un costante atteggiamento del reo di maltrattare o denigrare il soggetto passivo.

Oltre a ciò, una successiva sentenza (n. 2326 del 20.01.2014) ha chiarito che fatti occasionali ed episodici, pur penalmente rilevanti in relazione ad altre figure di reato (ingiurie, minacce, lesioni), determinati da situazioni contingenti (ad esempio, rapporti interpersonali connotati da permanente conflittualità) e come tali non suscettibili di essere inquadrati in un una cornice unitaria, non rientrano nel reato di maltrattamenti in famiglia.

Fonte immagine: www.ilrestodelcarlino.it

giovedì 20 marzo 2014

Ho scoperto che mio marito intrattiene relazioni extraconiugali via chat su Facebook e su Whatsapp. La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione?

Il mondo oramai si muove in rete. Internet ha comportato una vera e propria rivoluzione a livello globale ed ha cambiato il modo di comunicare. La proliferazione di nuove forme di comunicazione ha creato sì vantaggi alla collettività, ma anche numerosissime problematiche, finanche di natura matrimoniale.

È lecito dunque chiedersi fin dove una relazione coltivata solo virtualmente possa essere considerata, per la legge, un vero e proprio tradimento se consumata in costanza di matrimonio. E dunque, nel caso in cui il coniuge viene scoperto a chattare su internet gli si può imputare la responsabilità della separazione?

Una sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 8929 del 12.04.2013), in merito, ha sancito che, in tema di addebito della separazione, la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione a quest’ultimo, non solo quando si sostanzi in un adulterio vero e proprio (dai connotati “fisici”), ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge.

Insomma, non è necessario il rapporto carnale per potersi parlare di violazione dell’obbligo della fedeltà, ma è sufficiente anche che il comportamento del coniuge sia inequivocabilmente tale da far sorgere dei seri dubbi di infedeltà.

Al contrario, la stessa Cassazione, sostiene che non fa scattare la responsabilità un semplice scambio interpersonale, extraconiugale, platonico, anche se si concretizza in contatti telefonici o via internet, purché non sia connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale. Esso, infatti, non può considerarsi il frutto di una relazione sentimentale adulterina o, comunque, tale da suscitare plausibili sospetti di infedeltà coniugale. Pertanto, se non vi è coinvolgimento sentimentale non c’è adulterio.

Fonte immagine: www.gazzenda.gazzetta.it

venerdì 7 marzo 2014

Dopo il divorzio il mio ex marito è diventato ricco. Ho diritto ad avere un aumento dell’assegno di mantenimento?

Gentile lettrice, per darle una risposta chiara e dettagliata al riguardo è bene chiarire alcuni aspetti fondamentali. Se il marito migliora la propria condizione economica e vede crescere improvvisamente il proprio reddito dopo la sentenza di divorzio non sempre la moglie ha diritto a ottenere un aumento dell’assegno di mantenimento.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 5132 del 5.03.2014 ha stabilito che: quando l’incremento dei guadagni dell’uomo dipende da eventi autonomi ed eccezionali rispetto all’attività da questi svolta durante il matrimonio, allora nulla è dovuto alla ex. Diversamente, se le mutate condizioni economiche costituiscono naturali e prevedibili sviluppi del lavoro esercitato nel corso del matrimonio, allora la donna ha diritto a un aumento del mantenimento.

In particolare, nella determinazione dell’assegno divorzile bisogna tenere conto soltanto dei miglioramenti della situazione economica del coniuge che sono sviluppi naturali prevedibili dell’attività svolta durante il matrimonio. Al contrario, non possono essere valutati quei miglioramenti che scaturiscono da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del matrimonio e aventi carattere di eccezionalità: in pratica tutti quegli eventi connessi a circostanze del  tutto occasionali ed imprevedibili.

Fonte immagine: www.ilsole24ore.com

mercoledì 18 dicembre 2013

Sono separato da più di tre anni e ieri, finalmente, ho ottenuto il divorzio dalla mia ex moglie. Posso risposarmi immediatamente?

Gentile lettore, per rispondere alla sua domanda è necessario precisarle che la normativa italiana in materia prevede delle particolarità. Vediamole nel dettaglio.

UOMINI
Per gli uomini è possibile sposarsi subito dopo aver ottenuto la sentenza di divorzio. È solo necessario che la sentenza predetta sia definitiva, passi dunque in giudicato, ossia divenga non più impugnabile. Ciò avviene quando: a) siano decorsi 30 giorni dalla notifica della sentenza alla controparte (60 giorni se in grado di appello); b) in caso di mancata notifica, siano trascorsi 6 mesi (con esclusione del periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre).

DONNE
Al contrario, le donne devono attendere 300 giorni dalla pronuncia di divorzio. Si tratta del cosiddetto lutto vedovile, a meno che: a) il divorzio non sia stato pronunciato per impotenza di uno dei coniugi; b) sia inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza della donna; c) se risulti, con sentenza definitiva, che il marito non abbia convissuto con la moglie nei 300 giorni precedenti lo scioglimento. 

Tale divieto è stato posto per consentire di identificare, con maggiore certezza, la paternità di eventuali figli nati immediatamente dopo lo scioglimento del matrimonio. Se la donna viola tale divieto, il suo nuovo matrimonio resta ugualmente valido, ma subisce una sanzione amministrativa.

lunedì 18 novembre 2013

Coppie di fatto: uno strumento di tutela per regolare i rapporti patrimoniali nelle unioni fuori dal matrimonio.

I conviventi, anche omosessuali, avranno una carta in più per tutelarsi: si tratta di accordi che regoleranno solo gli aspetti patrimoniali della coppia e saranno disciplinati dal Consiglio nazionale del notariato.  Tali accordi, che potranno essere sottoscritti dagli interessati presso il notaio di fiducia, non entrano però nel merito del rapporto: la disciplina della convivenza spetta al legislatore, i notai regolano solo la parte patrimoniale.

 

I contratti di convivenza (pacs) potranno essere stipulati dal notaio a partire dal 2 dicembre 2013. Si possono sottoscrivere in qualsiasi momento della convivenza (quindi anche dopo diversi anni); pertanto possono anche definire rapporti patrimoniali in caso di cessazione del rapporto, evitando discussioni e rivendicazioni al momento della rottura.

 

Non saranno accordi “fac simile”, ma tagliati su misura sulle esigenze specifiche dalla coppia. Essi potranno disciplinare i diversi aspetti patrimoniali: i criteri di partecipazione alle spese comuni, quelli di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza, le modalità d’uso della casa di residenza, la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza. In questo modo sarà possibile tutelare, per iscritto, la parte debole della coppia.

 

Da tali contratti – per i quali non esiste un costo fisso proprio perché variabili a secondo delle esigenze – nascono veri e propri obblighi giuridici a carico della coppia che li sottoscrive. E anche per quanto riguarda i figli sono ammissibili clausole per la definizione dei rapporti patrimoniali su mantenimento e istruzione.

 

L’iniziativa del Notariato risponde all’esigenza di dare risposte alle crescenti richieste sulla tutela dei diritti per quelle forme di convivenza, tra persone di qualunque sesso, non ancora riconosciute dalla legge italiana. Secondo gli ultimi dati Istat vi è stata, infatti, una progressiva diffusione delle famiglie di fatto in Italia, passata da circa 500mila nel 2007 a 972mila nel 2010-11 . In particolare sono proprio le convivenze more uxorio tra partner celibi e nubili ad aver fatto registrare l’incremento più sostenuto arrivando a 578 mila.

lunedì 2 settembre 2013

Affidamento a coppie omosessuali. È frutto di pregiudizio affermare che sia dannoso per il bambino.

 



La sentenza n. 601/2013 della Cassazione tocca un tema che diventa ogni giorno più scottante, mettendo a nudo l'inerzia del legislatore italiano, il quale è restio a prendere una posizione chiara nei riguardi delle coppie di fatto omosessuali. Il motivo di tale inerzia legislativa è da ricercare, con grande probabilità, nella cultura e nella tradizione religiosa italiana.

 

Motivazioni di ordine politico stanno, dunque, alla base del silenzio legislativo sul tema - raramente interrotto. Questa sentenza, per quanto concisa, pone l'accento non tanto sul diritto in se considerato, ma coinvolge la morale nonché il modo stesso di pensare di una certa cultura, che rappresenta ancora l'humus della comunità sociale italiana. In questa sentenza la Cassazione, con estrema nonchalance, blinda - per così dire - i principi di diritto ricordando non soltanto alle parti del giudizio, ma a tutti i cittadini, che i pregiudizi personali non possono prevaricare le prove. Un pregiudizio od una convinzione, per quanto fondati in una certa ottica di pensiero, non possono trovare accesso in quella che è definita, dai tecnici, la "verità processuale" - a meno che non siano corroborati da fatti oggettivi e verificabili.

 

I giudici della Cassazione scrivono che: "alla base della doglianza del ricorrente non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si da per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino, che dunque correttamente la Corte d'appello ha preteso fosse specificamente argomentata".

 

Secondo i giudici di legittimità, dunque, l'omosessualità del genitore affidatario del figlio minore, non sarebbe una condizione sufficiente a legittimare l'assunto secondo cui, vivere in una simile realtà, possa recare danno al minore stesso. Dare per scontato una cosa simile sarebbe, secondo i giudici, semplicemente frutto di un pregiudizio socio-culturale, che non può avere nessun rilievo all'interno del processo. La pericolosità di una simile situazione va, dunque, provata in maniera scientifica o, quantomeno, facendo riferimento a comprovati dati di esperienza comune.

 

Claudio De Lucia