Il blog di Claudio De Lucia

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martedì 29 luglio 2014

Vengo continuamente offeso pubblicamente su Facebook. Cosa posso fare?

Gentili lettori,
State molto attenti a quello che pubblicate su Facebook; nel caso in cui i vostri post siano offensivi, rischiate una condanna per diffamazione.

Una sentenza del Tribunale di Livorno (sent. n. 38912 del 31.12.2012) ha condannato una ex dipendente di un centro estetico presso il quale lavorava. La donna ha dovuto risarcire anche i danni morali al titolare del centro.

Sulla base del principio secondo cui gli utenti dei social network sono ben consapevoli del fatto che altre persone possano prendere visione delle informazioni scambiate via web, il richiamato Tribunale ha ritenuto che l’offesa online sia equiparabile ad un reato di diffamazione a mezzo stampa, cioè come se fosse stata pubblicata su di una testata giornalistica.

Quando scatta il reato? 1. Quando il destinatario delle frasi ingiuriose (colui che viene offeso) è chiaramente individuabile; 2. Il post e/o la comunicazione ha carattere pubblico; 3. La chiara e manifesta volontà di offendere la persona.
Oltre alla condanna per diffamazione, il giudice può ritenere che debba essere risarcito anche il danno morale arrecato.

Cosa prevede la Legge? I giudici sono oramai concordi nel ritenere che l’offesa alla reputazione altrui, utilizzando Facebook, rientri nei casi di diffamazione a mezzo stampa; questo a causa del suo carattere tendenzialmente pubblico.

Come tutelarsi? Il modo migliore sarebbe quello di farsi autenticare da un notaio la pagina stampata con il commento offensivo, oppure, si potrebbe stampare la pagina contenente l’offesa (anche se quest’ultima è maggiormente contestabile). In ultima istanza, ci sono sempre i testimoni: coloro che hanno letto la frase ingiuriosa pubblicata su Facebook potranno sempre testimoniare a vostro favore in un eventuale processo.

martedì 31 dicembre 2013

Quali sono le possibilità di tutela che ha il consumatore in caso di acquisto di uno smartphone o tablet da internet che poi si è rivelato difettoso o differente da quello promesso?

Su internet è facile trovare occasioni vantaggiose per fare shopping, specie per chi ama la tecnologia. Tuttavia, alla facilità di reperimento corrisponde anche una maggiore facilità di ricevere qualche delusione. Ecco quindi tutto ciò che bisogna sapere prima di mettersi alla ricerca di tali prodotti. 

Innanzitutto è sempre bene diffidare delle vendite tra privati. Infatti, in questi casi non opera alcuna garanzia del venditore. 

Nel caso invece di acquisto da un rivenditore, in caso di malfunzionamento del prodotto la denuncia dei vizi deve essere inoltrata presso l’azienda venditrice del prodotto stesso; infatti il soggetto che risponde direttamente nei confronti del consumatore è sempre il venditore e il fatto che l’acquisto avvenga via Internet non cambia la sostanza delle cose. L’acquirente ha, inoltre, per legge, entro dieci giorni dalla consegna della merce, il diritto di recesso dalla vendita, senza bisogno di addurre alcuna motivazione. 

Oltre a ciò, il consumatore ha, per legge, la cosiddetta “garanzia legale di conformità” che opera tutte volte in cui il bene non è conforme a quanto promesso dal venditore ed opera per due anni dall’acquisto. I vizi vanno denunciati al venditore entro otto giorni dalla loro scoperta. L’acquirente può chiedere, alternativamente, la riparazione o la sostituzione del prodotto oppure una congrua riduzione del prezzo o, ancora, la risoluzione del contratto con la restituzione del prezzo versato. 

L’azione giudiziale per ottenere la risoluzione e quella volta a ottenere la riduzione del prezzo si prescrivono in un anno dalla consegna del bene acquistato.

Se, in ultimo, il venditore ha inviato un bene diverso da quello promesso (per esempio, un telefono usato) o ha preordinato una messinscena, simulando una volontà di vendere, ma in realtà poi trattenendo la somma senza inviare alcunché all’acquirente, si potrebbe configurare la truffa commerciale.