Spese di giustizia
1. CONTRIBUTO UNIFICATO
Il contributo unificato è una tassa sulle cause civili ed
amministrative, che si paga all'inizio del procedimento nel momento in cui si
va a depositare la causa in tribunale (cosiddetta iscrizione a ruolo). Il
D.P.R. 30.5.2002, n. 115 (Testo Unico sulle spese di giustizia) recepisce e
coordina tutte le norme esistenti sulle spese del processo, compreso il
contributo unificato, istituito dall'art. 9 della L. 488/1999. Tale contributo
sostituisce i bolli, le tasse d'iscrizione a ruolo ed i diritti di cancelleria. L'art. 18 del Testo Unico prevede
infatti che agli atti e provvedimenti del processo civile, penale ed
amministrativo non si applica l'imposta di bollo, in quanto soggetti al
contributo unificato di iscrizione a ruolo. L'art.
14, comma 1 T.U. stabilisce che il contributo unificato deve
essere pagato contestualmente dalla parte che per prima si costituisce in
giudizio, o che deposita il ricorso
introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi di espropriazione
forzata, che fa istanza per
l'assegnazione o la vendita di beni pignorati.
L'art. 10 del T.U. dispone che non è soggetto al contributo
unificato il processo già esente,
nonché il processo di rettificazione di
stato civile, il processo in materia tavolare ed il processo
per l'equa riparazione in
caso di violazione del termine ragionevole del processo.
Il processo esecutivo per consegna e rilascio, precedentemente
incluso, è stato escluso.
Non sono soggetti al contributo unificato il processo, anche
esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento
della prole, e quello comunque riguardante la stessa; i processi di cui al
libro IV, titolo II, capi II (interdizione,
inabilitazione ed amministrazione di sostegno), III (assenza e morte presunta),
IV (minori,
interdetti ed inabilitati) e V (rapporti
patrimoniali tra i coniugi), del codice di procedura civile.
2. TABELLA
DEGLI IMPORTI (clicca qui)
Iscriviti a:
Post (Atom)