Spese di giustizia

1. CONTRIBUTO UNIFICATO

Il contributo unificato è una tassa sulle cause civili ed amministrative, che si paga all'inizio del procedimento nel momento in cui si va a depositare la causa in tribunale (cosiddetta iscrizione a ruolo). Il D.P.R. 30.5.2002, n. 115 (Testo Unico sulle spese di giustizia) recepisce e coordina tutte le norme esistenti sulle spese del processo, compreso il contributo unificato, istituito dall'art. 9 della L. 488/1999. Tale contributo sostituisce i bolli, le tasse d'iscrizione a ruolo ed i diritti di cancelleria. L'art. 18 del Testo Unico prevede infatti che agli atti e provvedimenti del processo civile, penale ed amministrativo non si applica l'imposta di bollo, in quanto soggetti al contributo unificato di iscrizione a ruolo. L'art. 14, comma 1 T.U. stabilisce che il contributo unificato deve essere pagato contestualmente dalla parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi di espropriazione forzata, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati.

L'art. 10 del T.U. dispone che non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare ed il processo per l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.

Il processo esecutivo per consegna e rilascio, precedentemente incluso, è stato escluso.

Non sono soggetti al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa; i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II (interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno), III (assenza e morte presunta), IV (minori, interdetti ed inabilitati) e V (rapporti patrimoniali tra i coniugi), del codice di procedura civile.

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