Il blog di Claudio De Lucia

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venerdì 13 giugno 2014

RC Auto: le autorità potranno consultare l’archivio delle polizze sul web, come un qualsiasi cittadino

Il Governo aveva annunciato, all’inizio dell’anno, la battaglia contro gli evasori delle assicurazioni grazie a un sistema informatico in tempo reale, consultabile dalle forze dell’ordine attraverso un controllo della semplice targa.

Ma ora le autorità potranno consultare l’archivio delle polizze solo sul web, come un qualsiasi cittadino. Ossia anche tramite una comunissima applicazione messa a disposizione dal Ministero per tutti i cittadini.

Dunque, niente collegamenti telematici dedicati come quelli che consentono di individuare i proprietari dei veicoli cui spedire le multe.

L’assenza di fondi è stata ufficializzata dal Ministero dell’Interno con una circolare del 10.06.2014 n. 300/A/42/46/14/101/20/21/7.

La Motorizzazione non ha le risorse per i collegamenti telematici. In teoria potrebbe continuare a effettuare singole visure, di volta in volta, secondo lo schema da sempre attuato per la notifica dei verbali, attraverso convenzioni con i singoli organi. Ma anche per questo mancano le risorse.

lunedì 10 marzo 2014

Diversi anni fa mi è stata rubata l’auto e, avendola assicurata anche per il furto, l’assicurazione mi ha risarcito l'intero valore del veicolo. Cosa devo fare ora che è stata ritrovata?

Gentile lettore, nel caso di avvenuto ritrovamento del veicolo, il danno si trasforma da totale a parziale. L’assicurato avrà così diritto a un risarcimento minore rispetto a quello che avrebbe ottenuto nel caso di mancato ritrovamento del veicolo. L’indennizzo sarà dunque pari alla differenza tra il valore commerciale del veicolo al momento del furto e quello al momento e nelle condizioni nelle quali è stato ritrovato.

In caso di recupero del veicolo dopo il pagamento dell’indennizzo, l’assicurato è obbligato a darne immediata comunicazione alla compagnia di assicurazione e a rilasciare, in favore di quest’ultima, procura a vendere.

Se l’indennizzo a suo tempo corrisposto ha coperto solo una parte del danno subìto dall’assicurato, per l’applicazione di franchigie previste dal contratto o per altri motivi, l’importo ricavato dalla vendita sarà ripartito fra la compagnia di assicurazione e l’assicurato in proporzione del danno sofferto da ciascuna delle parti.

Nel caso in cui la compagnia di assicurazione rinunci a subentrare nella proprietà del veicolo ritrovato, l’assicurato ha la facoltà di riprendere quanto è stato recuperato. In tal caso, si procederà a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare originariamente concordato, il valore delle cose recuperate: sull’importo così ottenuto verrà ricalcolato l’indennizzo applicando le condizioni di contratto e si effettueranno i relativi conguagli con l’indennizzo precedentemente corrisposto. In pratica, l’assicurato dovrebbe restituire all’assicurazione quanto ottenuto in surplus.

Fonte immagine: www.sicurauto.it

giovedì 23 gennaio 2014

È possibile intestare una polizza Rc auto a persona differente dall'intestatario dell’autovettura? Si, è possibile. Vediamo meglio i dettagli.

Mio padre, disabile, ha acquistato un’auto con agevolazioni fiscali; il conducente abituale del veicolo sarò io. Posso intestarmi la polizza Rc Auto anche se il proprietario dell’auto è mio padre?

Il contraente di una polizza di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore può essere certamente una persona diversa dal proprietario del veicolo assicurato.

L’art. 134, comma 3, cod. assicurazioni private si limita a stabilire che i veicoli a motore “non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi”. Il riferimento a questa disposizione fa ritenere, pertanto, che siano obbligati a stipulare l’assicurazione i soggetti che la legge indica quali presunti responsabili di danni a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo, ossia il proprietario, il conducente, l’acquirente con patto riservato e il locatario in leasing, in pratica tutti coloro che indipendentemente dall'intestazione al PRA del veicolo, lo pongono in circolazione.

Quanto alla conservazione della classe di merito in caso di variazione del contraente, l’attestato sullo stato del rischio, qualora non vi sia variazione nella figura del proprietario, è utilizzabile, in sede di stipula o rinnovo contrattuale, da parte del precedente contraente, da altro contraente ovvero dello stesso proprietario. Questo vuol dire che la classe di merito alla quale il contratto viene assegnato si riferisce al proprietario del veicolo e non al contraente (art. 1 L. n. 990/1969). In tal caso, se il proprietario non dispone di un attestato relativo a un altro veicolo il cui rischio sia cessato per furto, cessazione definitiva della circolazione, demolizione, definitiva, esportazione all'estero o vendita, il nuovo contratto, relativo a un veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo una voltura al PRA, dovrà essere assegnato alla classi di merito di ingresso.