Gentile lettore, nel
caso di avvenuto ritrovamento del veicolo, il danno si trasforma da totale a parziale. L’assicurato avrà così diritto a un
risarcimento minore rispetto a quello che avrebbe ottenuto nel caso di mancato
ritrovamento del veicolo. L’indennizzo sarà dunque pari alla differenza tra il valore commerciale del veicolo
al momento del furto e quello al momento e nelle condizioni nelle quali è stato
ritrovato.
In caso di recupero del
veicolo dopo il pagamento dell’indennizzo, l’assicurato è obbligato a darne immediata comunicazione alla compagnia di
assicurazione e a rilasciare, in favore di quest’ultima, procura a vendere.
Se l’indennizzo a suo
tempo corrisposto ha coperto solo una parte del danno subìto dall’assicurato,
per l’applicazione di franchigie previste
dal contratto o per altri motivi, l’importo ricavato dalla vendita sarà ripartito fra la compagnia di assicurazione e
l’assicurato in proporzione del danno sofferto da ciascuna delle parti.
Nel caso in cui la
compagnia di assicurazione rinunci a subentrare nella proprietà del veicolo
ritrovato, l’assicurato ha la facoltà di riprendere quanto
è stato recuperato. In tal caso, si procederà a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare
originariamente concordato, il valore delle cose recuperate: sull’importo così
ottenuto verrà ricalcolato l’indennizzo applicando le condizioni di contratto e
si effettueranno i relativi conguagli con
l’indennizzo precedentemente corrisposto. In pratica, l’assicurato dovrebbe
restituire all’assicurazione quanto ottenuto in surplus.
Fonte immagine: www.sicurauto.it