In un normale rapporto
di locazione potrebbe succedere che il proprietario di casa voglia vendere l’appartamento nel quale vi sia
l’inquilino in affitto. In tal caso quali tutele vengono accordate dalla legge
all’affittuario?
Nessun dubbio sussiste
circa il fatto che la locazione debba proseguire anche con un eventuale
successivo acquirente dell’immobile; la questione che invece è necessario
chiarire è se l’inquilino abbia un diritto di prelazione nella
vendita, ossia se il venditore debba preferirlo, a parità di prezzo, rispetto
ad eventuali ulteriori offerenti.
L’ art. 3 comma 1,
lettera g della Legge 431/98 prevede che, nelle locazioni ad uso abitativo, il
diritto di prelazione in favore del conduttore è previsto solo se il locatore —
che non abbia la proprietà di altri immobili a uso abitativo salvo quello
eventualmente adibito a propria abitazione — disdica il contratto alla scadenza
dei primi 4 anni perché intende vendere l’immobile a
terzi.
In tal caso, il
locatore è tenuto a comunicare al conduttore —
che intenda acquistare l’immobile — il corrispettivo e le condizioni della
compravendita. Il conduttore potrà, a sua volta, esercitare il diritto di prelazione comunicandolo al locatore,
entro 60 giorni dalla data della ricezione della
comunicazione del locatore (art. 38, legge
392/78)
Pertanto non spetta il
diritto di prelazione in favore del conduttore se il locatore non ha disdetto
anticipatamente il contratto, ma si limita a vendere l’immobile.
In sintesi, Il diritto di
prelazione sussiste solo se il locatore disdice il contratto alla prima
scadenza dei quattro anni.
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