venerdì 28 marzo 2014

Come posso ottenere l’annullamento del matrimonio? Una volta ottenuto l’annullamento, il vincolo matrimoniale viene sciolto come se non fosse mai esistito?

Gentile lettrice, molto spesso si sente parlare di “annullamento del matrimonio“. In realtà si tratta di un’espressione sbagliata; è più corretto, infatti, parlare di “nullità del matrimonio“.

Qual è il Tribunale competente per decidere sulla nullità del matrimonio?
Per avviare una causa di nullità matrimoniale, i coniugi devono presentare ricorso presso un tribunale ecclesiastico. Sparsi su tutto il territorio italiano, vi sono i tribunali ecclesiastici regionali che sono gli unici ad essere competenti a dichiarare la nullità matrimoniale.

Il coniuge che decide di chiedere la nullità del matrimonio può scegliere di adire il tribunale: 1. del luogo dove fu celebrato il matrimonio; 2. il tribunale del luogo di domicilio dell’attore; 3. il tribunale del luogo di domicilio dell’altro coniuge; 4. il tribunale del luogo dove di fatto si dovrà raccogliere la maggior parte delle prove.

Che efficacia ha la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio?
Una volta che il tribunale ecclesiastico emette la sentenza di nullità del matrimonio, quest’ultima non ha efficacia nello Stato italiano, ma è necessario attivare un ulteriore procedimento detto “delibazione“. Il procedimento di delibazione si svolge dinanzi alla Corte d’Appello territorialmente competente, ossia dinanzi alla Corte d’Appello nel cui distretto è compreso il Comune ove fu trascritto il matrimonio concordatario.

Cosa deve dimostrare il coniuge che chiede la nullità del matrimonio?
Il coniuge deve dimostrare che il consenso prestato alla celebrazione delle nozze da parte dell’altro coniuge sia stato in qualche modo viziato.

Quali sono i vizi?
1. Incapacità per carenza di sufficiente uso della ragione
2. Incapacità per difetto di discrezione di giudizio
3. Incapacità per cause di natura psichica
4. Ignoranza circa l’essenza del matrimonio
5. Errore circa l’identità fisica del coniuge o circa sue specifiche qualità
6. Dolo
7. Simulazione del consenso matrimoniale

In estrema sintesi, la sentenza di nullità del matrimonio ottenuta dal Tribunale ecclesiastico non significa che, in automatico, il vincolo matrimoniale venga sciolto come se non fosse mai esistito.
È necessario superare un ulteriore ostacolo: perché la sentenza ecclesiastica abbia efficacia nello Stato italiano è necessario presentare un ricorso, presso la Corte di Appello competente, per la delibazione della sentenza ecclesiastica.

Il ricorso può essere rigettato se i motivi addotti non siano convincenti e non provino che il consenso alla celebrazione delle nozze sia stato grandemente viziato.
Fonte immagine: www.donna.nanopress.it