Gentile lettrice, molto
spesso si sente parlare di “annullamento del matrimonio“.
In realtà si tratta di un’espressione sbagliata; è più corretto, infatti,
parlare di “nullità del matrimonio“.
Qual è il Tribunale
competente per decidere sulla nullità del matrimonio?
Per avviare una causa
di nullità matrimoniale, i coniugi devono presentare ricorso presso un tribunale ecclesiastico. Sparsi su tutto il territorio
italiano, vi sono i tribunali ecclesiastici regionali che
sono gli unici ad essere competenti a dichiarare la nullità matrimoniale.
Il coniuge che decide
di chiedere la nullità del matrimonio può scegliere di adire il tribunale: 1. del luogo dove fu celebrato il
matrimonio; 2. il tribunale del
luogo di domicilio dell’attore; 3. il
tribunale del luogo di domicilio dell’altro coniuge; 4. il tribunale del luogo dove di fatto si dovrà raccogliere la
maggior parte delle prove.
Che efficacia ha la
sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio?
Una volta che il
tribunale ecclesiastico emette la sentenza di nullità del matrimonio,
quest’ultima non ha efficacia nello Stato italiano, ma è necessario attivare un
ulteriore procedimento detto “delibazione“. Il
procedimento di delibazione si svolge dinanzi alla Corte d’Appello territorialmente competente, ossia
dinanzi alla Corte d’Appello nel cui distretto è compreso il Comune ove fu
trascritto il matrimonio concordatario.
Cosa deve dimostrare
il coniuge che chiede la nullità del matrimonio?
Il coniuge deve
dimostrare che il consenso prestato alla celebrazione delle nozze da parte
dell’altro coniuge sia stato in qualche modo viziato.
Quali sono i vizi?
1. Incapacità per
carenza di sufficiente uso della ragione
2. Incapacità per
difetto di discrezione di giudizio
3. Incapacità per cause
di natura psichica
4. Ignoranza circa
l’essenza del matrimonio
5. Errore circa
l’identità fisica del coniuge o circa sue specifiche qualità
6. Dolo
7. Simulazione del
consenso matrimoniale
In estrema sintesi, la
sentenza di nullità del matrimonio ottenuta dal Tribunale ecclesiastico non
significa che, in automatico, il vincolo matrimoniale venga sciolto come se non
fosse mai esistito.
È necessario superare
un ulteriore ostacolo: perché la sentenza ecclesiastica abbia efficacia nello
Stato italiano è necessario presentare un ricorso, presso la Corte di Appello
competente, per la delibazione della
sentenza ecclesiastica.
Il ricorso può essere rigettato se i motivi addotti
non siano convincenti e non provino che il consenso alla celebrazione delle
nozze sia stato grandemente viziato.
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