Il dubbio
principale che ha sempre ossessionato gli operatori del settore (musicisti, gestori
di locali, organizzatori di eventi) è quello relativo all’obbligo di eseguire
svariati adempimenti con la SIAE, quali permessi,
licenze, ecc.
Diciamo che
non è facile fornire una risposta univoca alla domanda, poiché le norme non
sono molto chiare sul tema. Nella situazione in cui siamo ora, ci sono casi
chiari in cui l’ingerenza della SIAE può essere esclusa o quantomeno ridotta; la SIAE non può
pretendere nulla su opere di autori che non le hanno affidato la
gestione dei propri diritti. Quindi, se utilizziamo musiche o opere
i cui diritti sono scaduti oppure
i cui diritti sono gestiti con strumenti alternativi (ad
esempio le licenze Creative Commons) è
opportuno tenere gli occhi bene aperti prima. Vediamo alcuni pratici esempi.
Per
quanto riguarda le opere in pubblico dominio, possiamo dire che fortunatamente il diritto d’autore non è eterno; arriva
un momento nella vita di un’opera creativa in cui scade il termine di tutela
previsto dalla legge ed essa diventa appunto di pubblico dominio, ovvero
diventa patrimonio dell’umanità e nessuno può chiedervi royalties per il suo
sfruttamento. È il caso comune della musica classica o della musica popolare.
Al riguardo
è utile segnalare il testo dell’accordo tra UNCALM (Unione Nazionale Circoli
e Associazioni Liriche e Musicali) e SIAE, nel quale sono dettagliati
chiaramente i casi in cui non è obbligatorio chiedere il permesso SIAE.
Per quanto
riguarda invece le opere con licenze libere, va chiarito che prima che i diritti d’autore giungano alla loro scadenza naturale, gli
autori possono decidere di rilasciare le proprie opere con licenze che ne
consentano il libero utilizzo e la libera diffusione. Ci sono varie licenze che
possono svolgere questa funzione e le più conosciute sono le licenze Creative
Commons. In questo caso, i diritti non sono scaduti, ma l’autore ha comunque
deciso di non demandare la loro tutela alla SIAE (o ad altro ente equivalente);
ha preferito “autogestire” i suoi diritti, applicando all’opera una di quelle
licenze. Anche in questo caso (ovviamente dimostrando la presenza di tali
licenze), la SIAE non deve pretendere alcunché.
Dunque, con tutta
la musica che viene prodotta massivamente, come fare a sapere se una
determinata opera è sotto tutela/gestione SIAE o meno?
Dal 15
settembre 2008 la SIAE ha reso accessibile a tutti, direttamente sul proprio
sito web, l’archivio di Opere Musicali italiane e straniere da essa tutelate e
gestite; ecco il link: http://operemusicali.siae.it/OpereMusicali/start.do?language=it. Se avete dubbi sullo status dei diritti
di un’opera musicale, potete quindi fare una verifica voi stessi.
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