lunedì 3 marzo 2014

Sono un PR e sto organizzando una serata in un locale della mia zona. Sono obbligato a pagare i diritti alla SIAE? Quando posso evitare tali adempimenti?

Il dubbio principale che ha sempre ossessionato gli operatori del settore (musicisti, gestori di locali, organizzatori di eventi) è quello relativo all’obbligo di eseguire svariati  adempimenti con la SIAE, quali permessi, licenze, ecc.

Diciamo che non è facile fornire una risposta univoca alla domanda, poiché le norme non sono molto chiare sul tema. Nella situazione in cui siamo ora, ci sono casi chiari in cui l’ingerenza della SIAE può essere esclusa o quantomeno ridotta; la SIAE non può pretendere nulla su opere di autori che non le hanno affidato la gestione dei propri diritti. Quindi, se utilizziamo musiche o opere i cui diritti sono scaduti oppure i cui diritti sono gestiti con strumenti alternativi (ad esempio le licenze Creative Commons) è opportuno tenere gli occhi bene aperti prima. Vediamo alcuni pratici esempi.

Per quanto riguarda le opere in pubblico dominio, possiamo dire che fortunatamente il diritto d’autore non è eterno; arriva un momento nella vita di un’opera creativa in cui scade il termine di tutela previsto dalla legge ed essa diventa appunto di pubblico dominio, ovvero diventa patrimonio dell’umanità e nessuno può chiedervi royalties per il suo sfruttamento. È il caso comune della musica classica o della musica popolare.
Al riguardo è utile segnalare il testo dell’accordo tra UNCALM (Unione Nazionale Circoli e Associazioni Liriche e Musicali) e SIAE, nel quale sono dettagliati chiaramente i casi in cui non è obbligatorio chiedere il permesso SIAE.

Per quanto riguarda invece le opere con licenze libere, va chiarito che prima che i diritti d’autore giungano alla loro scadenza naturale, gli autori possono decidere di rilasciare le proprie opere con licenze che ne consentano il libero utilizzo e la libera diffusione. Ci sono varie licenze che possono svolgere questa funzione e le più conosciute sono le licenze Creative Commons. In questo caso, i diritti non sono scaduti, ma l’autore ha comunque deciso di non demandare la loro tutela alla SIAE (o ad altro ente equivalente); ha preferito “autogestire” i suoi diritti, applicando all’opera una di quelle licenze. Anche in questo caso (ovviamente dimostrando la presenza di tali licenze), la SIAE non deve pretendere alcunché.

Dunque, con tutta la musica che viene prodotta massivamente, come fare a sapere se una determinata opera è sotto tutela/gestione SIAE o meno?
Dal 15 settembre 2008 la SIAE ha reso accessibile a tutti, direttamente sul proprio sito web, l’archivio di Opere Musicali italiane e straniere da essa tutelate e gestite; ecco il link: http://operemusicali.siae.it/OpereMusicali/start.do?language=it. Se avete dubbi sullo status dei diritti di un’opera musicale, potete quindi fare una verifica voi stessi.

Fonte immagine: http://www.djjdee-mobiledisco.co.uk