venerdì 14 marzo 2014

Il mio datore di lavoro non fa altro che denigrarmi dinnanzi ai colleghi e alla clientela. Voglio denunciarlo e chiedergli un risarcimento. Cosa devo fare?

Il lavoratore che subisce il mobbing da parte del proprio datore di lavoro (e/o dei colleghi) può denunciare le condotte vessatorie in Tribunale e ottenere il risarcimento del danno.

La Cassazione, con sentenza n. 898 del 17 gennaio 2014, ha sancito che ai fini del risarcimento è però necessario provare l’esistenza di determinati comportamenti persecutori e offensivi, reiterati nel tempo, che siano stati la causa effettiva di un danno psicologico, di sofferenze morali o stress sul luogo di lavoro 

Il lavoratore mobbizzato deve provare in particolare:

1) I comportamenti illeciti: una serie di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere con intento vessatorio nei propri confronti. Non basta però provare un atteggiamento isolato da parte del datore o dei colleghi, ma è necessaria una condotta vessatoria reiterata, cioè prolungatasi in un arco temporale medio-lungo in modo da creare un ambiente di lavoro ostile e invivibile.

2) Il dannoossia una lesione della salute o della propria personalità: è necessario provare con dichiarazioni testimoniali, ma ancora più efficacemente con perizie e certificati medici, che la condotta mobbizzante del datore o dei colleghi ha provocato un danno alla propria salute psico-fisica.

3) Il rapporto di causa/effetto: ossia bisogna dimostrare che è proprio dalla condotta del datore (o dei colleghi) che è derivato il danno all’integrità psico-fisica (e non quindi da altri fattori). Affinché possa essere accertato il danno da mobbing è necessario provare lo stretto legame causale tra condotte vessatorie e danno.

Dunque, è necessaria la prova di tutti questi requisiti (condotta vessatoria, danno e nesso causale) affinché si possa parlare di mobbing e riconoscere al soggetto danneggiato il risarcimento del danno biologico (inteso, appunto, come danno alla salute psico-fisica e quindi anche danno morale ed esistenziale).

I comportamenti vessatori come possono essere provati e dimostrati in giudizio?

Gli strumenti a disposizione del lavoratore sono innanzitutto le testimonianze dei colleghi o di chi, essendo presente sul luogo di lavoro, è in grado di dichiarare l’evidenza del mobbing. Assumono valore rilevante tutte le possibili comunicazioni tra il dipendente vessato e l’autore del mobbing: per esempio, emailletteresms dal cui contenuto si evince l’intento di persecuzione psicologica (per esempio frasi offensive o intimidatorie).

Pertanto, chi subisce il mobbing ha un onere della prova particolarmente complesso. È quindi necessario essere sicuri di avere a disposizione abbastanza elementi probatori prima di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno.

 Fonte immagine: www.ciam-mobbing.it