Benché l’art. 33 del
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n.1736 disponga che ogni assegno bancario debba
essere pagato a vista, cioè presentandolo
semplicemente allo sportello, capita, molto spesso, che le banche oppongano
resistenza all’immediato cambio del titolo in denaro. Ciò accade, in
particolare, quando la filiale non conosca personalmente il presentatore dell’assegno
o, ancora più spesso, se quest’ultimo non abbia aperto un conto corrente.
Qual è la ragione? In
sostanza, la ragione di tale precauzione risiede nel fatto che la banca è responsabile direttamente se paga l’assegno a una
persona non legittimata a riscuoterlo. È bene precisare che il prenditore ha
diritto di ricevere il denaro.
Pertanto, a tutto voler
concedere, il cassiere della banca dovrà chiedere un documento di
colui che si presenta per l’incasso e farne fotocopia ed, eventualmente,
accertare telefonicamente con il traente
se l’assegno è stato da quest’ultimo realmente emesso in favore del
presentatore.
Ricordiamo che l’assegno bancario altro non è che un ordine di
pagamento scritto con il quale il cliente – traente – chiede
alla banca di versare una somma a un terzo – beneficiario o prenditore. Va compilato indicando data e luogo di emissione, importo, beneficiario, firma. Se l’assegno è privo anche di una sola delle
informazioni necessarie, la banca può rifiutare di pagarlo.
Gli assegni bancari e
postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono
indicare nome o ragione sociale del beneficiario e la clausola di non
trasferibilità.
Fonte immagine: www.antibanca.it