Sempre più spesso si
usa registrare le conversazioni tra presenti per precostituirsi prove e
tutelare i propri diritti, complice anche la facilità con cui tutto ciò è reso
possibile dai moderni mezzi tecnologici. Ma è lecito? E, soprattutto, è
utilizzabile in un eventuale processo? Vediamo cosa prevede la legge al
riguardo.
1) Le registrazioni
non sono intercettazioni: è bene precisare innanzitutto che una
registrazione fatta da un privato è una cosa distinta dall’intercettazione (le
quali possono essere disposte solo dal giudice con un
provvedimento motivato che le autorizza. In questo caso, tutti i soggetti captati
sono all’oscuro di essere registrati). Si tratta, dunque,
di due concetti distinti e regolati in modo diverso.
2) Quando sono
considerate lecite le registrazioni?: è lecito registrare una conversazione tra presenti purché
essa non avvenga tra le mura della privata dimora del soggetto registrato ignaro. Infatti, se la registrazione avviene nella
dimora del soggetto registrato, all’oscuro di ciò, oppure in altro luogo
privato di pertinenza dello stesso (per esempio, l’abitazione del compagno), la
registrazione costituisce reato, ai sensi dell’art. 615 bis cod. pen. (illecita
interferenza nell’altrui vita privata)
Attenzione però: il
membro di una conversazione è sempre abilitato a registrarla, in quanto il
delitto “scatta” nel momento in cui a registrare la conversazione è un terzo. Al
contrario, è sempre lecita la registrazione all’interno dell’abitazione del soggetto registrante oppure in
qualsiasi luogo di pertinenza dello stesso. Secondo la Cassazione (sent. n.
18908 del 13.05.2011), infatti, “chi dialoga accetta il rischio che la conversazione
sia registrata”
3) Utilizzo nel
processo penale: la registrazione avvenuta nel rispetto delle suddette
regole è utilizzabile all’interno del processo penale. In altre parole, chi
voglia ottenere la punizione di un altro soggetto, colpevole di aver commesso
un reato, oppure dimostrare in un processo, in cui egli stesso è parte, una
determinata circostanza, può utilizzare la registrazione eseguita, anche da
altri nel suo interesse, e presentarla al giudice penale.
All’interno del
processo penale, la registrazione costituisce prova documentale e
pertanto è liberamente valutabile dal giudice.
4) Utilizzo nel
processo civile: anche nel processo civile si può usare una
registrazione. Ma l’efficacia di prova che tali registrazioni hanno è molto
limitata. Infatti la registrazione costituisce prova solo
a condizione che la parte contro cui essa è prodotta non la contesti espressamente. Se dunque la controparte
disconosce che i fatti che tali riproduzioni vogliano provare e contesta che
tali fatti siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse, la
registrazione non vale più come prova.