giovedì 13 marzo 2014

È lecito registrare una conversazione tra presenti con il cellulare? In che modo può essere utilizzata, come prova, all’interno di un processo?

Sempre più spesso si usa registrare le conversazioni tra presenti per precostituirsi prove e tutelare i propri diritti, complice anche la facilità con cui tutto ciò è reso possibile dai moderni mezzi tecnologici. Ma è lecito? E, soprattutto, è utilizzabile in un eventuale processo? Vediamo cosa prevede la legge al riguardo.

1) Le registrazioni non sono intercettazioni: è bene precisare innanzitutto che una registrazione fatta da un privato è una cosa distinta dall’intercettazione (le quali possono essere disposte solo dal giudice con un provvedimento motivato che le autorizza. In questo caso, tutti i soggetti captati sono all’oscuro di essere registrati). Si tratta, dunque, di due concetti distinti e regolati in modo diverso.

2) Quando sono considerate lecite le registrazioni?: è lecito registrare una conversazione tra presenti purché essa non avvenga tra le mura della privata dimora del soggetto registrato ignaro. Infatti, se la registrazione avviene nella dimora del soggetto registrato, all’oscuro di ciò, oppure in altro luogo privato di pertinenza dello stesso (per esempio, l’abitazione del compagno), la registrazione costituisce reato, ai sensi dell’art. 615 bis cod. pen. (illecita interferenza nell’altrui vita privata)

Attenzione però: il membro di una conversazione è sempre abilitato a registrarla, in quanto il delitto “scatta” nel momento in cui a registrare la conversazione è un terzo. Al contrario, è sempre lecita la registrazione all’interno dell’abitazione del soggetto registrante oppure in qualsiasi luogo di pertinenza dello stesso. Secondo la Cassazione (sent. n. 18908 del 13.05.2011), infatti, “chi dialoga accetta il rischio che la conversazione sia registrata” 

3) Utilizzo nel processo penale: la registrazione avvenuta nel rispetto delle suddette regole è utilizzabile all’interno del processo penale. In altre parole, chi voglia ottenere la punizione di un altro soggetto, colpevole di aver commesso un reato, oppure dimostrare in un processo, in cui egli stesso è parte, una determinata circostanza, può utilizzare la registrazione eseguita, anche da altri nel suo interesse, e presentarla al giudice penale.
All’interno del processo penale, la registrazione costituisce prova documentale e pertanto è liberamente valutabile dal giudice.


4) Utilizzo nel processo civile: anche nel processo civile si può usare una registrazione. Ma l’efficacia di prova che tali registrazioni hanno è molto limitata. Infatti la registrazione costituisce prova solo a condizione che la parte contro cui essa è prodotta non la contesti espressamente. Se dunque la controparte disconosce che i fatti che tali riproduzioni vogliano provare e contesta che tali fatti siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse, la registrazione non vale più come prova.