Se il datore di lavoro versa
in nero lo straordinario ai suoi dipendenti, senza cioè inserirlo in busta
paga, rischia di incappare in una doppia sanzione. Lo ha chiarito il Ministero
del Lavoro con la nota n. 2642 del 6.02.2014.
La legge impone al
datore di lavoro due obblighi ben definiti in materia di busta paga:
1) L. 4/1953, art. 1 e 3 dispone, da un lato, di
consegnare al lavoratore, quando gli corrisponde la retribuzione, un prospetto paga in cui devono essere indicati il
nome, il cognome, la qualifica professionale, il periodo cui la retribuzione si
riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che compongono la
retribuzione, con indicazione delle trattenute operate. Ciò consente al
lavoratore di verificare gli elementi che
compongono la retribuzione e le trattenute effettuate dal datore di lavoro;
2) dall’altro lato, l’art. 5, comma 5, del decreto
legislativo 66/2003 dispone che le ore di lavoro straordinario devono
essere non solo calcolate a parte ma anche
compensate con le maggiorazioni retributive
indicate dai contratti collettivi di lavoro.Ciò al fine di consentire al
dipendente il controllo che le ore di
straordinario indicate in busta paga corrispondano a quelle da lui svolte e che
queste siano state calcolate con la maggiorazione contrattualmente prevista.
Quali sono le sanzioni
previste?
L’art. 5, comma 5, del
D.lgs. 66/2003 dispone che se il datore di lavoro conteggia lo straordinario
nella retribuzione che eroga al lavoratore, ma senza
evidenziarlo “a parte” nel prospetto paga, e/o non applica la
maggiorazione corretta, è punito con la sanzione amministrativa che va da 25 a
154 euro. (Se il comportamento illecito è riferito a più di cinque lavoratori o
si verificato nel corso dell’anno solare per più di 50 giornate lavorative, la
sanzione va da 154 a 1.032 euro).
Se, invece, il datore
di lavoro paga lo straordinario “fuori busta”, consegnando quindi al dipendente
una prospetto paga infedele è soggetto alla sanzione
amministrativa che va da un minimo di 125 a un massimo di 770 euro.
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