Gentile lettore, la colpa è ascrivibile ad entrambi i conducenti al 50 %, anche se il sinistro è stato chiaramente provocato dalla brusca frenata del danneggiato.
È bene precisare però che colui che tampona può uscire indenne da colpe se dimostra che il mancato tempestivo
arresto e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o
in parte a lui non imputabili. In altre parole, egli deve riuscire a
provare – cosa tutt’altro che facile – di aver tenuto una velocità consona ai
luoghi e le distanze di sicurezza.
Una recente sentenza della Corte
di Cassazione (sent. n. 6193 del 18.03.2014) ha sancito che: a) in caso di tamponamento puro e semplice, la responsabilità è di chi tampona,
salvo che questi riesca a dimostrare di non avere colpe; b) se l’urto è stato determinato a causa della frenata del veicolo davanti, nel caso in
cui il tamponante riesce a dimostrare di aver tenuto una velocità consona
al traffico e le distanze regolamentari, la responsabilità sarà tutta dell’auto
davanti; al contrario, se il tamponante non riesce a dimostrare quanto sopra,
si applica una presunzione di colpa al 50%.
In generale, il conducente
di un veicolo deve essere sempre in grado di garantire l’arresto tempestivo del
proprio mezzo, evitando collisioni con quello che sta davanti: il che vuol dire
tenere una velocità adeguata al traffico e rispettare una idonea
distanza di sicurezza dal veicolo che precede.
In definitiva, si applica il concorso di colpa per chi tampona anche se il sinistro è provocato dalla brusca frenata del danneggiato.