giovedì 27 marzo 2014

Si può circolare liberamente con un'auto d'epoca? Esistono delle particolari limitazioni?

Il decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che costituisce il vigente Codice della Strada, all'art. 60 individua e definisce quelli che sono i veicoli d'epoca, d'interesse storico e collezionistico che, a norma del comma 1° di detta norma, sono anche da considerare come appartenenti alla categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche.

Apparentemente per il lettore meno esperto e per i neofiti della materia, non esistono differenze sostanziali tra il veicolo d'epoca e quello di interesse storico o collezionistico, che erroneamente  possono essere considerati alla stessa stregua.
È opportuno dunque chiarire innanzitutto le differenze. 

Sono considerati veicoli d’epoca quelli non iscritti al P.R.A., non possono essere immatricolati, ma possono  essere esclusivamente iscritti in un apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri, poiché destinati alla conservazione in musei o locali pubblici e privati.

Laddove i veicoli d'epoca siano autorizzati alla circolazione in occasione di dimostrazioni, particolari ricorrenze ovvero in tutte le occasioni disciplinate dall'art. 60, comma 3 lettera a), del C.d.S., devono essere muniti di foglio di via e di targa provvisoria rilasciato dall'Ufficio Provinciale del D.T.T. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno. Nell' autorizzazione sono indicati:1. la validità; 2. i percorsi stabiliti; 3. la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal veicolo d'epoca;

Nell'ipotesi in cui un veicolo d'epoca venga sorpreso a circolare fuori dall'itinerario assegnato dal foglio di via, l'agente accertatore procederà a norma dell'art. 99, commi 1 e 4, C.d.S., di cui per il computo della recidiva l'Ufficio o Comando da cui dipende, dovrà far pervenire segnalazione all'ufficio Provinciale del Dipartimento trasporti terrestri che ha rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria di circolazione poiché,  se l'infrazione in specie è perpetrata  con lo stesso documento per un numero di volte superiore a tre, viene disposto il sequestro del veicolo d'epoca ai fini della confisca adottando le procedure di cui all'art. 213 del D.L.vo 285/92 e successive modificazioni.

Al contrario, per i veicoli d'interesse storico o collezionistico è prevista dal citato art. 60 del C.d.S. una regolamentazione diversa rispetto ai veicoli d'epoca.
 
Infatti tali veicoli, per essere considerati d'interesse storico o collezionistico devono: 1. essere stati costruiti o assemblati da almeno 20 anni; 2. essere iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI; 3. essere registrati al P.R.A.; 4. essere immatricolati presso il D.T.T..
 
I veicoli d'interesse storico o collezionistico possono circolare liberamente sulle strade, senza subire alcuna limitazione per quanto attiene allo spazio ed al tempo, purché  le originali caratteristiche ed i dispositivi di equipaggiamento siano tenuti in perfetta efficienza e conformi a quanto previsto dal C.d.S. per numero e presenza.


I veicoli d'interesse storico o collezionistico che hanno raggiunto il trentesimo "anno di età" in virtù e con le modalità stabilite dalla Legge 549/95, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione.