Il blog di Claudio De Lucia

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mercoledì 5 marzo 2014

Un mio dipendente è beneficiario della Legge 104 ed utilizza il relativo permesso per andare in vacanza anziché assistere il familiare malato. Posso licenziarlo? Come posso provare il suo irresponsabile comportamento?

Caro lettore, è possibile licenziare coloro che utilizzano il permesso della “104” per recarsi in vacanza invece che dal familiare malato e bisognoso di assistenza. Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 4984 del 4.03.2014) il datore di lavoro non solo può licenziare, ma potrebbe anche mettere alle calcagna del dipendente irresponsabile un investigatore privato per spiare se realmente state usufruendo del permesso nel modo legittimo o meno.

Tale controllo occulto, per quanto possa sembrare inopportuno, non si considera – sempre secondo la Corte – una violazione della privacy. Senza contare che, in giudizio, il datore potrebbe sempre avvalersi delle dichiarazioni di eventuali testimoni che confermino di aver visto il dipendente in determinati luoghi o circostanze diverse dall’assistenza del familiare invalido.

Ma non esiste il divieto, per il datore, di spiare i dipendenti?
Si, a prevederlo è lo Statuto dei Lavoratori; ma questo divieto riguarda solo i luoghi di lavoro e solo quando è rivolto a vigilare sull’attività lavorativa vera e propria. Al contrario, l’utilizzo del detective può avvenire fuori dall’unità produttiva se ha come scopo quello della tutela del patrimonio aziendale: ossia verificare se il dipendente sta adempiendo o meno alle obbligazioni del contratto di lavoro. Ebbene, il controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi della legge “104” (del 1992) non riguarda l’adempimento della prestazione lavorativa in sé, poiché viene effettuato al di fuori dell’orario di lavoro e in fase di sospensione dell’obbligazione principale lavorativa. Per cui avvalersi di “detective-spia” è pienamente legittimo.

Fonte immagine: www.investireoggi.it

sabato 9 novembre 2013

Quali sono i requisiti per poter ottenere il contrassegno di invalidità? Dov'è possibile richiedere il pass? Che validità ha?

Il contrassegno invalidi è un tagliando di colore arancione con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.      

 

Si tratta di una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio Comune di residenza (più esattamente dal sindaco), ma è valido e utilizzabile su tutto il territorio nazionale.


Formalmente è un atto amministrativo autorizzatorio che rimane di proprietà comunale anche se affidato alla detenzione temporanea della persona fisica indicata. 


 Il Codice della Strada dispone che hanno diritti ad ottenere il contrassegno di invalidità le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e i non vedenti. Anche le persone invalide a tempo determinato, in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, possono ottenere il contrassegno. 

 

La valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti sanitari per il rilascio del contrassegno è unicamente del medico legale dell’Azienda Sanitaria competente. Il Comune deve attenersi a quanto certificato dal medico medesimo. 

 

In alcuni casi, i medici hanno ritenuto che, oltre alla disabilità fisica (che indubbiamente incide direttamente sul piano bio-meccanico o neurologico della deambulazione) alcune patologie intellettive e/o psichiche comportano una menomazione sulla capacità di deambulazione tale da giustificare la concessione del pass. 

 

Il pass viene concesso al fine di consentire e agevolare una maggiore mobilità ai veicoli al servizio delle persone invalide. Difatti, il “contrassegno invalidi” permette la circolazione e la sosta negli appositi spazi riservati. 

Come si può richiedere il pass?

Per richiedere il pass è necessaria la certificazione medica rilasciata dalla Azienda Sanitaria di appartenenza dalla quale risulti che l’ufficio medico legale ha accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. 

Che validità ha?

Il contrassegno ha validità per cinque anni, ma può essere rinnovato presentando una certificazione del medico di base che attesti il persistere delle condizioni sanitarie che ne hanno determinato il primo rilascio.

P.S. A partire dal 12 settembre 2012 il vecchio contrassegno di colore arancione è stato sostituito dal contrassegno di coloro azzurro.

(art. 381 del regolamento di esecuzione del Cod. str. - art. 12, comma 3, del Dpr 503/96.) 

Claudio De Lucia