Cos'è la Legge?

... in dieci "semplici" punti !


 1. UNA RETE A MAGLIE LARGHE : Il "Bel Paese" è dotato di una miriade di leggi, prevede "principi generali" applicabili al caso concreto tramite l'opera di interpreti, generalmente gli avvocati, ma anche, in caso di contenzioso, dei giudici. Ecco perché è importante l'intervento dei giuristi, il cui lavoro consiste proprio perlopiù nell'andare ad applicare il principio generale al caso della vita particolare. 

 

2. UNA RETE A MAGLIE STRETTISSIME, IN ALCUNI CASI : in casi molto minoritari, la legge può essere molto specifica. Se su di una casa c'è un diritto di usufrutto ed è necessario rifare il tetto, chi deve pagare la spesa relativa, l'usufruttuario o il proprietario? La risposta ce la fornisce l'art. 1005 cod. civ.  Perché la legge è specifica su materie meno importanti e generica su quelle più ricorrenti nella pratica? Credo che sia una questione di tradizione: il diritto affronta i problemi man mano che si pongono, e diventa sempre più specifico con il passare del tempo e il numero dei casi che si presentano nella pratica.

 

3. LA LEGGE NON È SEMPRE CHIARA :  la legge è destinata a valere per un numero indefinito di casi della vita. Il fatto che la legge pone solo criteri di base, assommato al fatto che non sempre le prescrizioni legislative sono chiare, offre un buon margine di discrezionalità a chi la deve applicare e quindi, nel campo che ci occupa, ai giudici. Questo è uno dei motivi per cui l'avvocato cui si richiede di dire come andrà a finire una causa, può quasi sempre solo fare valutazioni di massima ed esprimersi in termini di probabilità.

 

4. LA LEGGE, PURTROPPO, NON È SEMPRE GIUSTA: Ti hanno rubato il cellulare e dopo pochi giorni lo vedi esposto presso un negoziante? Cosa fai? Chiedi gentilmente al negoziante di restituirtelo? Il cod. civ. nel caso di specie prevede una regola opposta: "il possesso vale titolo" (art. 1153, comma 1 c.c.), per cui la proprietà del cellulare è oramai di quello che l'ha acquistato e puoi solo, al massimo, chiedere il risarcimento del danno.  La maggior parte delle persone pensa alla legge come ad un concentrato di giustizia ed equità, come se aprendo il codice civile fosse possibile capire cosa è più giusto fare in un determinato caso. Per questo la legge non è quasi mai intuitiva o secondo «buon senso», specialmente nel civile, dove motivazioni storiche, sociali, generalmente di sistema possono aver fatto propendere il legislatore per scelte non sentite giuste nel caso concreto.

 

5. LEGGE, UNICO CONTENITORE DI REGOLE PER LA SOCIETÁ? : La legge è solo una delle tanti «fonti del diritto». Accanto alla legge dello Stato ci sono la Costituzione, i trattati europei, le fonti di diritto comunitario (regolamenti, direttive, ecc.), i regolamenti, la legge regionale, la consuetudine, gli usi, e chi più ne ha più ne metta. Possono esserci regole che si applicano solo ad un determinato caso concreto, come ad esempio un contratto stipulato tra i proprietari di due immobili. Tutto questo per dire che spesso non è semplice anche solo trovare la «legge» da applicare, che magari può essere nascosta in una fonte di secondo grado, poco conosciuta. Anche in questo sta l'importanza del lavoro dell'avvocato, sapere effettuare ricerche efficaci all'interno di tutte le fonti del nostro diritto.

 

6. LA LEGGE PUÒ ESSERE INCOSTITUZIONALE : La legge deve essere conforme ai valori contenuti nella Costituzione italiana. Se non è conforme, può essere denunciata alla Corte costituzionale. Naturalmente, non è sufficiente dire che questa legge, applicata al caso concreto, è «ingiusta», ma bisogna evidenziarne la contrarietà ad una legge superiore, la Costituzione. Ad esempio, molte leggi sono dichiarate incostituzionali perché violatrici del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

 

7. LA LEGGE "VA FATTA VALERE" : Le leggi sono come le idee di cui parlava George Orwell: "camminano sulle gambe degli uomini". Questo significa che una disposizione di legge bisogna farla valere, altrimenti è destinata a rimanere sulla carta. La legge, per lo più, si fa valere all'interno del processo, che è anch'esso regolamentato dalla legge.

 

8. LEGGE PENALE, CIVILE, AMMINISTRATIVA : Le leggi possono intervenire in materie molto diverse tra di loro. Generalmente si distingue tra leggi civili, penali e amministrative. Le prime sono quelle che, di solito, riguardano i rapporti tra privati o comunque tra soggetti che si pongono in posizioni di parità. Le leggi penali sono quelle che riguardano la persecuzione dei fatti che lo Stato vuole impedire siano realizzati; esse fanno parte più in generale del diritto «punitivo», comprendente anche le sanzioni amministrative. Qui non ci sono due soggetti in posizione di parità, ma ce n'è uno, lo Stato, che impone una punizione, cioè una conseguenza che dovrebbe in teoria essere afflittiva per chi la riceva, quando viene commesso un fatto che la società non vuole, dal furto, all'omicidio, alla sosta vietata. Le leggi amministrative sono quelle che regolano il funzionamento dell'apparato dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni o il rapporto tra questi e i privati quando si svolgono tramite l'esercizio di pubblici poteri, come ad es. quando un cittadino viene espropriato per la realizzazione di un'opera.

 

9. LA LEGGE PUÒ ESSERE INTERPRETATA : Il nostro sistema giuridico ha bisogno di essere completo, cioè di dare una risposta a tutti quelli che si rivolgono alla magistratura affinché il loro caso sia giudicato. Un giudice non può rifiutarsi di emettere una sentenza (divieto del non liquet), dicendo che non esiste una legge che regola il caso, ma deve comunque deciderlo applicando, se non esiste una legge diretta, una legge che regolamenta un caso analogo o interpretando estensivamente un'altra legge.

 

10. LA LEGGE DA APPLICARE IN ITALIA PUÒ ESSERE ANCHE QUELLA ESTERA : Esistono leggi, dello Stato italiano, che prevedono che, in alcuni casi, non vengano applicate le leggi italiane, ma quelle di un altro Stato. Sono le norme di conflitto, conosciute anche come di diritto internazionale privato. Ad es. due coniugi francesi che vivessero in Italia sarebbero soggetti, per legge italiana, all'applicazione del diritto francese per quanto riguarda ad esempio l'ipotesi di una loro separazione. Lo prevede l'art. 31 della legge 31 maggio 1995, n. 218, che contempla anche molti altri casi in cui i giudici italiani sono tenuti ad applicare le leggi di altri Stati.  Le norme di conflitto sono previste da quasi tutti gli Stati del mondo e hanno lo scopo di consentire alle persone di far affidamento sull'applicazione delle «proprie» leggi anche quando si trovano all'estero. Ovviamente con i dovuti limiti.