Il quesito riguarda l’uso della cosa comune in ambito condominiale,
disciplinato dagli artt. 1102 e ss. del codice civile. Le parti comuni
dell’edificio, la cui disciplina è rinvenibile all’art. 1117 del codice di rito,
tra le quali si annovera anche il cortile,
sono di proprietà di tutti i condòmini.
La norma stabilisce
il principio dell’uso paritario della cosa
comune, che in materia condominiale prevede normalmente tre diverse soluzioni: a) l’uso simultaneo della cosa; b) l’uso turnario; c) l’uso indiretto.
La Corte di
Cassazione, con sentenza n. 15460/2002, ha stabilito che i condòmini possono
deliberare l’uso indiretto (ad es. concederlo in locazione) della
cosa comune, con la maggioranza legalmente prescritta, quando non sia possibile
l’uso diretto per tutti i partecipanti al condominio, proporzionalmente alla
loro quota. L’uso indiretto della cosa
comune è quindi consentito, ma solo come ultima soluzione e comunque
dietro delibera assembleare a maggioranza dai condomini.
Il singolo condòmino non può decidere
arbitrariamente di locare a terzi il posto auto che si trovi nel cortile comune.
Diversamente potrebbe dirsi in presenza:
a) di una decisione collegiale, presa dall’assemblea a maggioranza, che
stabilisca l’uso indiretto della cosa comune, per esempio consentendone la
locazione a soggetti esterni;
b) oppure di una delibera unanime di assegnazione esclusiva dei posti auto ai
singoli, che potrebbero così legittimamente cederne a terzi il godimento.
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