Anche un
pavimento bagnato, pur apparendo come una situazione formalmente innocua, può dare
luogo a una richiesta di risarcimento e
al conseguente obbligo di liquidare il danno patito
dall’infortunato; dunque, non è necessaria una intrinseca pericolosità della
cosa per dar luogo a una responsabilità e quindi ad una richiesta di
risarcimento.
Al
riguardo, peculiare risulta essere una recente sentenza della Corte d’appello
di Firenze (sent. n. 851 del 25.05.2010); il
dubbio è se una situazione apparentemente non pericolosa e, per certi versi, anche
visibile possa giustificare una richiesta di risarcimento.
Secondo l’opinione dei giudici toscani la risposta è affermativa. In questi
casi, il custode del bene (ossia il proprietario del locale o del punto su cui
si trova l’insidia) è responsabile per
le cose in custodia (art. 2051 c. civ.) anche
se la causa del danno (come può essere appunto una macchia d’acqua) non
presenti, in sé, una intrinseca pericolosità.
Quindi,
tutte le cose possono essere causa di danno, quale che sia
la loro struttura o qualità, siano esse immobili o in movimento. Anche una
foglia d’insalata o la buccia di un frutto, pur non avendo un’autonoma
pericolosità, può essere idonea a produrre una lesione, quando la sua presenza
diventa una insidia o un trabocchetto per il passante. Dunque, è legittima la
richiesta di un indennizzo per chi sia caduto al suolo procurandosi una ferita
o una rottura di qualche arto.