Gentile lettore, si è vero; è necessario
chiarire però alcuni importanti aspetti in seguito a quanto disposto dall'Agenzia
delle Entrate con la circolare n. 36/E del
19.12.2013 la quale specifica i criteri per l’individuazione delle
installazioni fotovoltaiche che necessitano obbligatoriamente della registrazione
al Catasto.
Al riguardo,
dunque, va chiarito che l’impianto fotovoltaico installato sul tetto
dell’abitazione va registrato al Catasto nel caso in cui superi i 3 KW
di potenza e aumenti, almeno del 15%, il valore dell’immobile.
Sempre secondo quanto
disposto dall’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’accatastamento, non rileva la
modalità di posizionamento dei pannelli o la loro più o meno facile amovibilità
rispetto alla struttura sulla quale vengono impiantati. Piuttosto, ciò che
rileva è la capacità reddituale che gli impianti producono contribuendo
a far crescere la rendita catastale dell’immobile.
In base al
suddetto criterio, non necessitano di alcuna
registrazione al Catasto gli impianti “minori”, ossia quelli che hanno
una potenza non superiore ai 3 Kw. Dunque, tutti gli impianti con potenza
superiore, aumentando il valore dell’immobile, sono soggetti all’obbligo di
registrazione. Tuttavia, quando l’impianto è al servizio di un’unità
immobiliare già accatastata, la variazione catastale è obbligatoria solo se
il valore dell’impianto supera il 15% della rendita catastale.
Fonte
immagine: www.casa24.ilsole24.com