Ciascun coniuge,
proprietario di un proprio immobile, ha diritto all’esenzione
Imu nel caso in cui tali abitazioni siano situate in Comuni differenti:
dunque, in tali casi, l’esenzione per
l’abitazione principale spetta ad entrambi. A
chiarirlo è stato il dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia.
La Legge
147/2013, all’art. 1, co. 586 e 587, ha stabilito che ciò vale solo per il
nucleo familiare che abbia stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in Comuni differenti. Al contrario, se
le due abitazioni sono situate nel medesimo Comune l’esenzione si applica
soltanto per una di esse.
La
questione – dibattuta in materia di Ici – non ha trovato incertezze, invece, per
quanto riguarda l’Imu. Infatti, il dipartimento delle Finanze ha confermato che
l’esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l’abitazione
principale in due Comuni diversi.
Per quanto
riguarda le abitazioni assegnate dagli I.A.C.P. (istituto autonomo
case popolari) , se hanno le caratteristiche di immobili
sociali, esse sono esenti da Imu; se
non hanno tali caratteristiche usufruiscono della detrazione di 200 euro come abitazione principale.