Nell'ambito
del rapporto di locazione tra padrone di casa
e inquilino capita molto spesso che quest’ultimo si trovi a lamentare dei
difetti dell’immobile, sollecitando più volte un intervento riparatore ed
invece il locatore rimanga completamente indifferente. Così, nell'impossibilità
di vivere in un’abitazione fatiscente, l’inquilino è costretto a dover
anticipare di tasca propria le spese necessarie alla riparazione, per poi
chiederne la restituzione alla successiva scadenza del mese; parliamo,
ovviamente, di spese di straordinaria amministrazione,
in quanto quelle di ordinaria amministrazione
competono sempre al locatario, salvo diversi accordi.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, sent. n. 4064/14 del 20.02.2014,
afferma che il conduttore ha diritto al rimborso delle spese per le riparazioni
eccedenti la normale manutenzione, solo se: a) i lavori sono urgenti.
L'urgenza deve essere dimostrata dall'inquilino; b) anche in caso di urgenza l’inquilino
deve aver avvisato in precedenza il locatore e deve agire soltanto quando
il padrone di casa nel tempo continui a restare indifferente di fronte alle sue
richieste.
In sintesi secondo i giudici il diritto al rimborso
è esercitabile solo se i lavori sono necessari e solo in caso di preavviso al locatore.
Fonte
immagine: www.news.attico.it