Chi riceve
a casa una multa che non gli è stata notificata nell’immediatezza
dell’infrazione, molto probabilmente riceverà, allegato al verbale, anche un
invito a comunicare i dati dell’effettivo conducente del
veicolo. E ciò perché, in tal modo, l’autorità provvederà a decurtare i punti
dalla patente di quest’ultimo. Chi non ottempera a tale obbligo riceve una
sanzione piuttosto salata.
È di questi
giorni, però, la decisione del Giudice di Pace di Parma (sent. n. 703/13) secondo
cui chi impugna la multa non è tenuto a fornire la suddetta comunicazione. E
ciò vale sia che il ricorso venga proposto al giudice, sia al Prefetto. Infatti,
la comunicazione delle generalità dell’effettivo conducente non può prescindere
dalla definizione del procedimento sull’opposizione alla multa.
La causa
relativa all’impugnazione della multa è pregiudiziale rispetto
alla causa per la mancata comunicazione delle generalità di
chi era alla guida. Pertanto, non si può assolvere all’obbligo fino a quando il
primo giudizio non risulta definito.
In nessun
caso – si legge nella sentenza in commento – il proprietario è tenuto a
rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della
definizione del ricorso al giudice o al Prefetto con cui si chiede
l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione.
Infatti,
nel sistema della patente a punti la decurtazione può
scattare solo quando l’accertamento è definitivo, ossia
quando risulta avvenuto il pagamento della sanzione o concluso il procedimento
del ricorso (amministrativo o giurisdizionale) oppure ancora è scaduto il
termine per depositare l’opposizione.