I cittadini i cui numeri sono iscritti negli elenchi telefonici pubblici
– cd. “abbonati” – hanno diritto di opporsi alle telefonate pubblicitarie indesiderate.
L’opposizione può avvenire tramite l’iscrizione al registro pubblico
delle opposizioni e segnalazione all’Autorità
garante della privacy.
Iscrizione
al registro pubblico delle opposizioni: l’iscrizione
a tale registro consente al cittadino di segnalare di non voler più essere
contattato per finalità di telemarketing. L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata tramite: a) l’apposito sito web, compilando il modello
elettronico disponibile nell’ “Area Abbonati”; b) e mail all’indirizzo “abbonati.rpo@fub.it”; c) telefonata al numero verde 800.265.265; d) raccomandata, scrivendo a: “GESTORE
DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI” UFFICIO ROMA NOMENTANO –
CASELLA POSTALE 7211 – 00162 ROMA (RM); e) fax al numero 06.54224822.
L’iscrizione
al registro delle opposizioni è a tempo indeterminato, revocabile senza alcuna
limitazione, possibile in ogni momento, a qualsiasi ora anche nei giorni
festivi ed idonea alla contemporanea iscrizione di più numerazioni
intestate allo stesso abbonato.
Segnalazione
all’Autorità garante della Privacy: il cittadino
che, nonostante l’iscrizione al pubblico registro delle
opposizioni, continua a ricevere telefonate pubblicitarie indesiderate può
effettuare apposita segnalazione al Garante della Privacy. Questi avvierà, se
del caso, un procedimento
istruttorio e sanzionerà l’azienda colpevole di aver violato la
volontà espressa dell’utente iscritto nel pubblico registro di non ricevere
telefonate pubblicitarie.
Prima di
effettuare la segnalazione è però opportuno verificare che le telefonate
indesiderate siano state ricevute dopo
l’avvenuta iscrizione al
Registro. A tal proposito si segnala che devono trascorrere 15 giorni dalla data dell’iscrizione affinché
quest’ultima diventi effettiva.
Occorre,
inoltre, accertarsi di non
aver autorizzato trattamento
dei propri dati per finalità di telemarketing allo specifico soggetto che
ha effettuato la chiamata. In questo caso, infatti, l’opposizione sarebbe
infondata.
Qualora le modalità del telemarketing violino gravemente la riservatezza
e privacy dell’interessato, la semplice segnalazione può non bastare,
rendendosi necessario il ricorso
all’autorità giudiziaria.