La legge italiana
considera i bambini nati in Italia da genitori stranieri come “stranieri” e non come “cittadini italiani”. Tuttavia,
questi ultimi, se hanno vissuto in Italia legalmente e ininterrottamente,
possono chiedere la cittadinanza al
raggiungimento dei 18 anni. Tale richiesta, però, deve essere effettuata entro
massimo dodici mesi dal compimento della maggiore età, secondo quanto disposto
dall’art. 4, c. 2, L. 91/1992.
Quali sono le operazioni da compiere? Il bambino deve essere registrato, entro 3 giorni dalla nascita, alla
direzione sanitaria dell’ospedale in cui è avvenuto il parto o, entro 10 giorni
dalla nascita, presso l’ufficio anagrafe del Comune del luogo di nascita o di
residenza dei genitori.
I bambini stranieri
nati in Italia, inoltre, devono essere iscritti sul permesso di soggiorno dei genitori (di uno solo o
di entrambi) fino al compimento dei 14 anni, secondo l’art. 31 del TU immigrazione.
Il genitore, per inserire i figli minori nel proprio permesso di soggiorno,
deve chiedere l’aggiornamento di questo
documento da farsi presso gli uffici postali, allegando alla domanda una copia
del passaporto, del permesso di soggiorno e del codice fiscale del genitore,
una copia del certificato di nascita del figlio ed marca da bollo da 16 euro.
La richiesta di
aggiornamento deve essere inviata, tramite l’ufficio postale, alla Questura territorialmente competente. Se il figlio
è nato mentre si è in attesa del primo rilascio o rinnovo del titolo di
soggiorno, il genitore può chiedere l’iscrizione direttamente in Questura,
senza passare per l’ufficio postale.
Al compimento del
quattordicesimo anno di età al minore viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari oppure,
se era iscritto su permesso per soggiornanti di lungo periodo di uno o entrambi
i genitori, il medesimo permesso.
Fonte immagine:
www.bambini.guidone.it