Pagare i propri debiti è un dovere, sia morale che giuridico, e non
sempre un atto di disposizione del proprio patrimonio - come una vendita o una
donazione - può sottrarre il debitore dal rischio di un’esecuzione forzata.
Difatti, il codice civile prevede un’arma nelle mani del creditore
che si chiama azione revocatoria. In
pratica, tutte le volte che il debitore si sia spogliato di un proprio bene al
solo scopo di frodare i creditori, tale atto può essere “revocato”. Se poi si
tratta di una compravendita, per esperire con successo l’azione è necessario
che il terzo acquirente avesse l’intenzione di trarne profitto (per esempio,
una vendita sotto costo) o si ritiene anche sufficiente la conoscenza da parte
di questi dell’intenzione fraudolenta del debitore.
Equitalia può esercitare l’azione
revocatoria anche se il debitore ha venduto o donato i propri beni prima ancora
che la cartella esattoriale gli sia notificata. Infatti, non ci si potrebbe difendere da tale azione solo
sostenendo che ancora non si è ricevuta alcuna richiesta di pagamento da parte
dell’Agente della riscossione. Per il
successo dell’azione revocatoria basta semplicemente la circostanza
dell’esistenza del debito, al di là se il pagamento sia già stato preteso dal
creditore o meno.
A titolo di esempio, se il debitore ha posto in essere atti tali
da far insorgere il debito (come un’evasione fiscale) e dopo di ciò ha alienato
i propri beni, temendo un recupero delle imposte, ma prima ancora della
notifica delle cartelle esattoriali, Equitalia potrà ugualmente esperire
l’azione revocatoria.
Inoltre, il creditore può esercitare l’azione revocatoria non solo
quando l’atto di vendita o di donazione spogli il debitore di tutti i suoi
beni, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza,
per il creditore, di soddisfare le proprie ragioni.
Come tutte le azioni, anche l’azione
revocatoria può essere compiuta entro
un periodo di termine prestabilito, che in questo caso è pari a cinque anni. Decorso tale termine,
l’atto di vendita o la donazione divengono definitive, anche se effettuate in
frode ai creditori.