martedì 11 febbraio 2014

Ho un grosso debito con il fisco. Posso vendere o donare i miei immobili a mio figlio per evitare che Equitalia li pignori?

Pagare i propri debiti è un dovere, sia morale che giuridico, e non sempre un atto di disposizione del proprio patrimonio - come una vendita o una donazione - può sottrarre il debitore dal rischio di un’esecuzione forzata.

Difatti, il codice civile prevede un’arma nelle mani del creditore che si chiama azione revocatoria. In pratica, tutte le volte che il debitore si sia spogliato di un proprio bene al solo scopo di frodare i creditori, tale atto può essere “revocato”. Se poi si tratta di una compravendita, per esperire con successo l’azione è necessario che il terzo acquirente avesse l’intenzione di trarne profitto (per esempio, una vendita sotto costo) o si ritiene anche sufficiente la conoscenza da parte di questi dell’intenzione fraudolenta del debitore. 

Equitalia può esercitare l’azione revocatoria anche se il debitore ha venduto o donato i propri beni prima ancora che la cartella esattoriale gli sia notificata. Infatti, non ci si potrebbe difendere da tale azione solo sostenendo che ancora non si è ricevuta alcuna richiesta di pagamento da parte dell’Agente della riscossione. Per il successo dell’azione revocatoria basta semplicemente la circostanza dell’esistenza del debito, al di là se il pagamento sia già stato preteso dal creditore o meno.
  
A titolo di esempio, se il debitore ha posto in essere atti tali da far insorgere il debito (come un’evasione fiscale) e dopo di ciò ha alienato i propri beni, temendo un recupero delle imposte, ma prima ancora della notifica delle cartelle esattoriali, Equitalia potrà ugualmente esperire l’azione revocatoria.  
Inoltre, il creditore può esercitare l’azione revocatoria non solo quando l’atto di vendita o di donazione spogli il debitore di tutti i suoi beni, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza, per il creditore, di soddisfare le proprie ragioni.
  
Come tutte le azioni, anche l’azione revocatoria può essere compiuta entro un periodo di termine prestabilito, che in questo caso è pari a cinque anni. Decorso tale termine, l’atto di vendita o la donazione divengono definitive, anche se effettuate in frode ai creditori.