Secondo quanto disposto
da una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 4405/14), “gli accertamenti
del tasso alcoolemico effettuati dalle strutture sanitarie a norma dell’art.
186, comma 5, del codice della strada includono l’esame ematico; il
trasgressore, che deve essere informato della finalità penale dell’esame e
della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, può rifiutare di
sottoporsi al prelievo, incorrendo, tuttavia, nelle sanzioni di cui all’art.
186, comma 7”.
Dunque, secondo
la predetta disposizione, al pronto soccorso,
l’automobilista cui viene richiesto il prelievo del sangue per il controllo del tasso alcolemico, va previamente avvisato, da parte dei
sanitari, della possibilità di farsi assistere dal proprio avvocato di fiducia. Diversamente l’eventuale sanzione per guida
sotto l’influenza dell’alcool e sostanze stupefacenti è nulla. Nel caso in cui il
prelievo ematico viene invece disposto dai medici solo ai fini di diagnosi e
cura, ovviamente, non vi è alcuna necessità di farsi assistere da un legale di
fiducia.
Diverso discorso vale nel
caso in cui l’accertamento viene esclusivamente chiesto dagli agenti a fini di indagine penale. In questo secondo caso è obbligatorio
fornire al conducente ogni avviso relativo alle facoltà difensive.
Pertanto, sintetizza la
Corte, qualora ai sanitari presso i quali sia stato soccorso il conducente di
un veicolo coinvolto in un sinistro stradale sia richiesto il prelievo ematico preordinato all’accertamento del
reato di guida in stato di ebbrezza, al trasgressore – previa
informazione al medesimo della finalità per cui è effettuato il prelievo
ematico – deve essere dato l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
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