Dopo la recente riforma del condominio, nell’individuare le parti comuni dell’edificio, il codice civile (art. 1117 c .civ.) stabilisce che
“sono oggetto di proprietà comune… le
opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso
comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari
… e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà
individuale dei singoli condomini, oppure, in caso di impianti unitari, fino al
punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di
reti pubbliche”. In tali ipotesi, la responsabilità per il caso di guasto
spetta al condominio. Dunque, tutto ciò che non rientra nella predetta
elencazione si considera di proprietà
esclusiva del singolo condomino.
La Cassazione ha più volte affermato un criterio per stabilire
cosa si intenda di proprietà del condominio e cosa, invece, del singolo
condomino. Secondo la Corte, i canali di
scarico sono oggetto di proprietà comune solo fino al punto di diramazione
degli impianti ai locali di proprietà esclusiva. La braga, al contrario, è quell’elemento di raccordo fra la tubatura
orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di
pertinenza invece del condominio. Pertanto, essendo strutturalmente posta nella
diramazione, non rientra nella proprietà del condominio, che è tale perché
serve all’uso di tutti i condomini.
Pertanto, se il punto in cui risulta essere avvenuta la rottura
riguarda una tubatura di proprietà esclusiva del singolo condomino,
conseguentemente tutti i danni derivanti e le relative “spese non indennizzate”
saranno addebitabili allo stesso condomino e non al condominio.