Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
facendo seguito alle richieste di chiarimento pervenute dall'Agenzia delle
Entrate, ha chiarito che il pagamento dei canoni di locazione di unità
abitative può avvenire in contanti per importi inferiori a 1.000 euro.
Per quale motivo si è reso necessario tale intervento? La legge di Stabilità per
il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) si è occupata, tra le altre cose, dei
pagamenti delle locazioni, stabilendo all'articolo 1, co. 50, che i pagamenti
riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli
di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti
obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano
l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della
asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e
detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
In pratica, con la suddetta norma veniva reso obbligatorio il pagamento dei canoni
di locazione di unità abitative (sembra siano escluse le unità diverse
dalle unità abitative) con qualsisi metodo che assicuri la tracciabilità con
l'esclusione, ovviamente, del contante. Per quanto concerne le locazioni
di unità commerciali si può continuare ad utilizzare il contante sino,
ovviamente, ad un importo massimo di € 1.000,00 (art. 12, co. 1, del dl 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214).
Ma, come precisato dalla circolare del 5 febbraio 2014 (prot.
10492) del Dipartimento del Tesoro, la norma che limita l'uso del
contante è il d.lgs. 231/2007 che all'art. 49, rubricato
"Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore" (più
volte modificata ed integrata), ha portato l'importo massimo dell'uso del
contante da 12.500 a 1.000 Euro.
Dunque, fermo il limite di carattere generale di cui all'art. 49 del d.lgs.
n. 231/07, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante,
eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta
fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivocabile
e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro
contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della
asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle
agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti
contraenti.
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