Mio padre, disabile, ha acquistato un’auto con agevolazioni fiscali; il conducente
abituale del veicolo sarò io. Posso intestarmi la polizza Rc Auto anche se il
proprietario dell’auto è mio padre?
Il contraente di una polizza di assicurazione della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore può essere certamente
una persona diversa dal proprietario del veicolo
assicurato.
L’art.
134, comma 3, cod. assicurazioni private si limita a stabilire che i
veicoli a motore “non possono essere
posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate
se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i
terzi”. Il riferimento a questa disposizione fa ritenere, pertanto, che
siano obbligati a stipulare l’assicurazione i soggetti che la legge indica
quali presunti responsabili di danni a terzi derivanti
dalla circolazione del veicolo, ossia il proprietario, il conducente,
l’acquirente con patto riservato e il locatario in leasing, in pratica tutti
coloro che indipendentemente dall'intestazione al PRA del veicolo, lo pongono
in circolazione.
Quanto
alla conservazione della classe di merito in caso di variazione del contraente,
l’attestato sullo stato del rischio, qualora non vi sia variazione nella figura
del proprietario, è utilizzabile, in sede di stipula o rinnovo contrattuale, da
parte del precedente contraente, da altro contraente ovvero dello stesso
proprietario. Questo vuol dire che la classe di merito alla
quale il contratto viene assegnato si riferisce al proprietario del veicolo e non al contraente (art. 1 L. n. 990/1969). In tal
caso, se il proprietario non dispone di un attestato relativo a un altro veicolo il cui rischio sia cessato per
furto, cessazione definitiva della circolazione, demolizione, definitiva,
esportazione all'estero o vendita, il nuovo contratto, relativo a un veicolo
immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo
una voltura al PRA, dovrà essere assegnato alla classi di merito di ingresso.