Nell'ambito dei trasporti aerei, il viaggiatore che ha subito una cancellazione del volo ha diritto, secondo le norme UE, alla stessa compensazione economica offerta in caso di imbarco negato, a meno che:
a) non sia stato informato della cancellazione almeno due settimane prima della data di partenza;
b) non abbia ricevuto un volo alternativo a un orario vicino a
quello originale;
c) la
compagnia aerea non riesca a dimostrare che la cancellazione è stata causata da
circostanze eccezionali.
La compagnia può offrire una scelta tra: a) rimborso del biglietto entro sette giorni; b) un volo
alternativo per la
destinazione finale in condizioni simili a quelle originali, e all'occorrenza l’assistenza necessaria (accesso ad un telefono, bevande, vitto, alloggio e
trasporto all'alloggio).
Nel caso di acquisto
di un pacchetto vacanza, i tour operator hanno l’obbligo di fornire
informazioni accurate e complete sulle prenotazioni. Devono onorare i termini
contrattuali e tutelare i passeggeri in caso di insolvenza.
Nel caso in cui il bagaglio sia smarrito, danneggiato o subisca ritardi,
il passeggero ha diritto ad un risarcimento
massimo di 1220 euro. Tuttavia le compagnie aeree non sono responsabili se
hanno adottato tutte le misure possibili per evitare il danno o se non era
possibile adottare tali misure.