martedì 14 gennaio 2014

I parcheggi del Comune in cui abito sono tutti a pagamento (strisce blu)? È legittimo tale comportamento da parte dell’amministrazione?


Una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 5768/2013)  ha sottolineato che il Comune non è sempre tenuto a realizzare parcheggi a pagamento solo se nelle adiacenze ve ne siano liberi; dunque, le strisce blu non sottostanno a questa regola generale se la zona ha particolari esigenze di traffico veicolare.
 
Il codice della strada (artt. 7 e 8) prevede la regola secondo cui il Comune, quando assume l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dà in concessione, ovvero dispone l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare un’adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. In altri termini, il Comune deve garantire l’alternanza tra parcheggi a pagamento e parcheggi liberi.
 
Tale regola subisce tuttavia un’eccezione quando la zona interessata ha particolari esigenze di traffico; in particolare, il Comune può legittimamente realizzare soltanto parcheggi a pagamento: nelle aree pedonali, nelle zone a traffico limitato nonché in quelle aree ad alta rilevanza urbanistica individuate dalla Giunta comunale con apposito provvedimento.
 
Dunque, il Comune può realizzare parcheggi a pagamento senza dover contemporaneamente realizzarne di gratuiti nelle vicinanze quando si tratta di zone con particolari esigenze di traffico. Queste ultime devono essere individuate con un provvedimento che illustri in modo adeguato i motivi logici e razionali per i quali si è ritenuto che la rilevanza urbanistica della zona fosse tale da vincolare la sosta degli autoveicoli al pagamento di una tariffa.