Una recente
sentenza del Consiglio di Stato (n. 5768/2013) ha sottolineato che il Comune non è sempre
tenuto a realizzare parcheggi a pagamento solo se nelle adiacenze ve ne siano
liberi; dunque, le strisce blu non sottostanno a questa regola generale se la
zona ha particolari esigenze di traffico veicolare.
Il codice della strada (artt. 7 e 8) prevede la regola secondo
cui il Comune, quando assume l’esercizio diretto del parcheggio con
custodia o lo dà in concessione, ovvero dispone l’installazione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta, su parte della stessa area
o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare un’adeguata
area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo
di durata della sosta. In altri termini, il Comune deve
garantire l’alternanza tra parcheggi a pagamento e parcheggi
liberi.
Tale regola
subisce tuttavia un’eccezione quando la zona
interessata ha particolari esigenze di traffico; in particolare, il Comune può
legittimamente realizzare soltanto parcheggi a pagamento: nelle aree pedonali, nelle zone a traffico limitato nonché
in quelle aree ad alta rilevanza urbanistica individuate
dalla Giunta comunale con apposito provvedimento.
Dunque, il
Comune può realizzare parcheggi a pagamento senza dover contemporaneamente
realizzarne di gratuiti nelle vicinanze quando si tratta di zone con
particolari esigenze di traffico. Queste ultime devono essere individuate con
un provvedimento che illustri in modo adeguato i motivi logici e razionali per i quali si è
ritenuto che la rilevanza urbanistica della zona fosse tale da vincolare la
sosta degli autoveicoli al pagamento di una tariffa.