Il cliente (consumatore-risparmiatore)
deve essere sempre messo al corrente dei rischi dell’investimento cui va
incontro. Avranno dunque diritto al risarcimento i risparmiatori cui la banca
non ha fornito tutte le informazioni circa i rischi dell’investimento:
lo sottolinea una recentissima sentenza della Cassazione (sent. n. 1511
del 24.01.2014).
La banca è tenuta a illustrare al cliente
“di normale accortezza” tutti i rischi dell’investimento
nonché le informazioni della società emittente che potrebbero compromettere
l’investimento.
La Cassazione è consapevole della
propensione del risparmiatore ad acquistare “titoli tranquilli“,
cioè a basso rischio di insolvenza, ma sarà meglio – in una eventuale causa
contro la banda – dare prova di ciò depositando la documentazione relativa a
titoli acquistati in precedenza ed a quelli posseduti, desumendone la
propensione al rischio del risparmiatore.
Qualora il cliente abbia sporadicamente
acquistato titoli ad alto rischio ciò non
fa di lui un “operatore qualificato” se il suo portafoglio titoli
(passato e presente) mostra un atteggiamento prudente,
cioè un risparmiatore orientato all’acquisto di obbligazioni di società con
alto rating o con capitale garantito, ovvero titoli del debito pubblico (btp,
cct, bot).
Quale risarcimento?
La Cassazione chiarisce anche l’entità del danno risarcibile. Il risarcimento da
versare al risparmiatore, secondo i giudici, è pari alla differenza tra il
valore dei titoli al momento dell’acquisto e quello al momento della domanda
giudiziale o (se anteriore) al valore al momento in cui il cliente ha avuto
consapevolezza della caduta del titolo.
Il danno consiste invece nel fatto che i
titoli incorporano in sé un rischio (quello
di futura perdita del capitale investito) che il cliente ben informato avrebbe
di certo evitato.