lunedì 13 gennaio 2014

Si è incendiata un’auto sotto al palazzo di mia proprietà. Chi risarcisce ora i danni procurati alla facciata dell’edificio?

Qualora un’auto prenda fuoco, possono essere numerose le problematiche che ne derivano sia per il proprietario che per eventuali terzi danneggiati dalle fiamme che hanno compromesso beni circostanti. Cerchiamo quindi di analizzare su chi spetti, in tali casi, l’obbligo di risarcimento e come comportarsi. 

In generale, secondo un orientamento ormai costante della giurisprudenza, i danni causati a terzi dall'incendio di un veicolo che sosti in area pubblica, o a essa equiparata, sono da ritenere a tutti gli effetti danni derivanti dalla circolazione del veicolo. Infatti la legge stabilisce che sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate (Art. 2 del D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973). 


Pertanto, l’obbligo di provvedere a risarcire gli eventuali danneggiati grava sull'assicurazione dell’auto in base alla normale polizza RCA che tutti i cittadini sono tenuti a stipulare. Così, per esempio, se l’incendio ha provocato danni a un edificio (infissi, intonaco, tinteggiatura, ecc.), il condominio o il proprietario dell’edificio dovrà rivolgersi all'assicurazione del proprietario dell’auto. 


Fa eccezione il caso di incendio doloso, in cui l’incendio del veicolo sia dipeso da caso fortuito. È caso fortuito tutto ciò che non può essere ragionevolmente prevedibile: per esempio l’azione dolosa di terzi che abbiano intenzionalmente incendiato l’auto o un’altra auto vicina, un fulmine, ecc. In tali casi, l’assicurazione non è più tenuta a risarcire il danno ai terzi danneggiati. 

Tenuta a dimostrare l’eventuale dolo del terzo è l’assicurazione. È su di essa che grava il cosiddetto onere della prova (Art. 2054 cod. civ.; cfr. Cass. sent. n. 16895 del 20.07.2010); in mancanza di tale dimostrazione, l’assicuratore è tenuto a versare il risarcimento. 


Al contrario, in caso di cattivo funzionamento del veicolo, scatta la responsabilità del proprietario, il quale risponderà personalmente dei danni arrecati a terzi.