Qualora un’auto
prenda fuoco, possono essere numerose le problematiche che ne derivano sia per
il proprietario che per eventuali terzi danneggiati dalle fiamme che hanno
compromesso beni circostanti. Cerchiamo quindi di analizzare su chi spetti, in
tali casi, l’obbligo di risarcimento e
come comportarsi.
In
generale, secondo un
orientamento ormai costante della giurisprudenza, i danni causati a terzi
dall'incendio di un veicolo che sosti in area pubblica, o a essa equiparata,
sono da ritenere a tutti gli effetti danni derivanti dalla circolazione del veicolo. Infatti la legge stabilisce
che sono considerati in circolazione anche i veicoli
in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate (Art. 2
del D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973).
Pertanto,
l’obbligo di provvedere a risarcire gli eventuali danneggiati grava sull'assicurazione dell’auto in base alla normale
polizza RCA che tutti i cittadini sono tenuti a stipulare. Così, per esempio, se l’incendio ha provocato danni a un edificio (infissi, intonaco, tinteggiatura, ecc.),
il condominio o il proprietario dell’edificio dovrà rivolgersi
all'assicurazione del proprietario dell’auto.
Fa
eccezione il caso di incendio doloso, in cui l’incendio del veicolo
sia dipeso da caso fortuito. È caso fortuito
tutto ciò che non può essere ragionevolmente prevedibile: per esempio l’azione dolosa di terzi che abbiano
intenzionalmente incendiato l’auto o un’altra auto vicina, un fulmine, ecc. In
tali casi, l’assicurazione non è più tenuta a risarcire il danno ai terzi danneggiati.
Tenuta a
dimostrare l’eventuale dolo del terzo è l’assicurazione. È su di essa che grava
il cosiddetto onere della prova (Art. 2054 cod.
civ.; cfr. Cass. sent. n. 16895 del 20.07.2010); in mancanza di tale
dimostrazione, l’assicuratore è tenuto a versare il risarcimento.
Al
contrario, in caso di cattivo funzionamento del veicolo, scatta la responsabilità del proprietario, il
quale risponderà personalmente dei danni arrecati a terzi.