lunedì 2 settembre 2013

Affidamento a coppie omosessuali. È frutto di pregiudizio affermare che sia dannoso per il bambino.

 



La sentenza n. 601/2013 della Cassazione tocca un tema che diventa ogni giorno più scottante, mettendo a nudo l'inerzia del legislatore italiano, il quale è restio a prendere una posizione chiara nei riguardi delle coppie di fatto omosessuali. Il motivo di tale inerzia legislativa è da ricercare, con grande probabilità, nella cultura e nella tradizione religiosa italiana.

 

Motivazioni di ordine politico stanno, dunque, alla base del silenzio legislativo sul tema - raramente interrotto. Questa sentenza, per quanto concisa, pone l'accento non tanto sul diritto in se considerato, ma coinvolge la morale nonché il modo stesso di pensare di una certa cultura, che rappresenta ancora l'humus della comunità sociale italiana. In questa sentenza la Cassazione, con estrema nonchalance, blinda - per così dire - i principi di diritto ricordando non soltanto alle parti del giudizio, ma a tutti i cittadini, che i pregiudizi personali non possono prevaricare le prove. Un pregiudizio od una convinzione, per quanto fondati in una certa ottica di pensiero, non possono trovare accesso in quella che è definita, dai tecnici, la "verità processuale" - a meno che non siano corroborati da fatti oggettivi e verificabili.

 

I giudici della Cassazione scrivono che: "alla base della doglianza del ricorrente non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si da per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino, che dunque correttamente la Corte d'appello ha preteso fosse specificamente argomentata".

 

Secondo i giudici di legittimità, dunque, l'omosessualità del genitore affidatario del figlio minore, non sarebbe una condizione sufficiente a legittimare l'assunto secondo cui, vivere in una simile realtà, possa recare danno al minore stesso. Dare per scontato una cosa simile sarebbe, secondo i giudici, semplicemente frutto di un pregiudizio socio-culturale, che non può avere nessun rilievo all'interno del processo. La pericolosità di una simile situazione va, dunque, provata in maniera scientifica o, quantomeno, facendo riferimento a comprovati dati di esperienza comune.

 

Claudio De Lucia