La legge Italiana non impedisce ad un lavoratore in cassa integrazione di svolgere un altro lavoro, sia subordinato che autonomo. Affinché questo sia possibile è necessario rispettare alcune condizioni.
Innanzitutto, la nuova attività lavorativa che si intraprende deve essere temporanea. Durante tale periodo, l’integrazione salariale è sospesa e, con essa, anche il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro con il quale si è cassa integrati.
La sospensione si chiede informando l’Inps, il proprio datore di lavoro e il Centro per l’Impiego, tramite raccomandata a.r., dell’inizio della nuova attività a tempo determinato.
Terminato il periodo in cui si è svolta tale occupazione, il lavoratore dovrà comunicare all’Inps la conclusione della nuova attività, allegando alla comunicazione il contratto di lavoro o una dichiarazione del datore di lavoro che attesti la cessazione della collaborazione. L’Inps, valutata la documentazione ricevuta, provvederà quindi a ripristinare la cassa integrazione precedentemente sospesa.
La mancata comunicazione all’Inps e all’impresa dalla quale si è cassa integrati, in forma cartacea a mezzo raccomandata a.r., dell’inizio della nuova attività non comporta più la decadenza dal diritto di integrazione salariale.
Qualora invece la nuova occupazione sia a tempo indeterminato, dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro con l’azienda di provenienza cessa definitivamente e non vi è più possibilità di rientrare in cassa integrazione. È invece ammesso il rientro qualora non si dovesse superare il periodo di prova.
POSSO CUMULARE LA CASSA CON IL NUOVO STIPENDIO?
Il lavoratore part-time cassintegrato può cumulare in modo pieno l’integrazione salariale della cassa integrazione con una seconda attività lavorativa part-time a patto che questa ulteriore occupazione si svolga in orari diversi rispetto a quelli del rapporto di lavoro sospeso. Se, ad esempio, con la prima azienda si lavorava solo la mattina, con la nuova azienda sarà possibile lavorare part-time il pomeriggio o la sera, senza perdere la cassa integrazione. In sostanza, i due orari non devono accavallarsi.
Il lavoro occasionale accessorio, o prestazione occasionale, è compatibile con la cassa integrazione e non la fa decadere, a patto che i guadagni di questa seconda attività non superino i 3.000 euro l’anno.
Il lavoro occasionale è retribuito attraverso i buoni lavoro (cosiddetti voucher). I buoni lavoro vengono utilizzati per remunerare quelle prestazioni eseguite al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario. In questo modo, il datore di lavoro può, in base alle necessità della sua azienda, ampliare occasionalmente l’organico nella piena legalità; il lavoratore, invece, può aumentare le proprie entrate con un compenso esente da ogni imposizione fiscale e che non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
PRECISAZIONI:
L'INPS, con messaggio n. 15079 del 25 settembre, ha ricordato alle proprie sedi periferiche che per effetto dell’interpretazione autentica contenuta nell’art. 9, comma 5, del D.L. n. 76/2013, convertito con modificazioni, nella legge n. 99/2013 (pluriefficacia delle comunicazioni), la sola mancata comunicazione all’INPS del lavoratore in integrazione salariale o in mobilità riferita allo svolgimento di un’attività lavorativa, non fa perdere il diritto all’integrazione, atteso che la comunicazione del datore di lavoro di assunzione attraverso l’invio telematico del modello Unilav, assolve e comprende tale onere. Ovviamente, l’Istituto provvederà a sospendere o a rideterminare l’importo per il lavoratore interessato.
Fonte: laleggepertutti