domenica 29 settembre 2013

Sono un cassaintegrato, posso svolgere un altro lavoro senza perdere l'assegno della cassa?

La legge Italiana non impedisce ad un lavoratore in cassa integrazione di svolgere un altro lavoro, sia subordinato che autonomo. Affinché questo sia possibile è necessario rispettare alcune condizioni.

 

Innanzitutto, la nuova attività lavorativa che si intraprende deve essere temporanea. Durante tale periodo, l’integrazione salariale è sospesa e, con essa, anche il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro con il quale si è cassa integrati.

 

La sospensione si chiede informando l’Inps, il proprio datore di lavoro e il Centro per l’Impiego, tramite raccomandata a.r., dell’inizio della nuova attività a tempo determinato.

 

Terminato il periodo in cui si è svolta tale occupazione, il lavoratore dovrà comunicare all’Inps la conclusione della nuova attività, allegando alla comunicazione il contratto di lavoro o una dichiarazione del datore di lavoro che attesti la cessazione della collaborazione. L’Inps, valutata la documentazione ricevuta, provvederà quindi a ripristinare la cassa integrazione precedentemente sospesa.

 

La mancata comunicazione all’Inps e all’impresa dalla quale si è cassa integrati, in forma cartacea a mezzo raccomandata a.r., dell’inizio della nuova attività non comporta più la decadenza dal diritto di integrazione salariale.

 

Qualora invece la nuova occupazione sia a tempo indeterminato, dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro con l’azienda di provenienza cessa definitivamente e non vi è più possibilità di rientrare in cassa integrazione. È invece ammesso il rientro qualora non si dovesse superare il periodo di prova.

 

POSSO CUMULARE LA CASSA CON IL NUOVO STIPENDIO?

 

Il lavoratore part-time cassintegrato può cumulare in modo pieno l’integrazione salariale della cassa integrazione con una seconda attività lavorativa part-time a patto che questa ulteriore occupazione si svolga in orari diversi rispetto a quelli del rapporto di lavoro sospeso. Se, ad esempio, con la prima azienda si lavorava solo la mattina, con la nuova azienda sarà possibile lavorare part-time il pomeriggio o la sera, senza perdere la cassa integrazione. In sostanza, i due orari non devono accavallarsi.

 

Il lavoro occasionale accessorio, o prestazione occasionale, è compatibile con la cassa integrazione e non la fa decadere, a patto che i guadagni di questa seconda attività non superino i 3.000 euro l’anno.

 

 Il lavoro occasionale è retribuito attraverso i buoni lavoro (cosiddetti voucher). I buoni lavoro vengono utilizzati per remunerare quelle prestazioni eseguite al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario. In questo modo, il datore di lavoro può, in base alle necessità della sua azienda, ampliare occasionalmente l’organico nella piena legalità;  il lavoratore, invece, può aumentare le proprie entrate con un compenso esente da ogni imposizione fiscale e che non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.

 

PRECISAZIONI:

L'INPS, con messaggio n. 15079 del 25 settembre, ha ricordato alle proprie sedi periferiche che per effetto dell’interpretazione autentica contenuta nell’art. 9, comma 5, del D.L. n. 76/2013, convertito con modificazioni, nella legge n. 99/2013 (pluriefficacia delle comunicazioni), la sola mancata comunicazione all’INPS del lavoratore in integrazione salariale o in mobilità riferita allo svolgimento di un’attività lavorativa, non fa perdere il diritto all’integrazione, atteso che la comunicazione del datore di lavoro di assunzione attraverso l’invio telematico del modello Unilav, assolve e comprende tale onere. Ovviamente, l’Istituto provvederà a sospendere o a rideterminare l’importo per il lavoratore interessato.

 
Fonte: laleggepertutti

Claudio De Lucia