domenica 15 settembre 2013

Esami universitari: posso registrare un video dell'esame se il professore mi boccia senza motivo?

È lecito registrare un video di un esame universitario per dimostrare che il professore mi ha bocciato  senza motivazioni valide, ponendomi domande che non sono nel programma ed utilizzando un modo di fare intimidatorio?

 

Una domanda molto bizzarra alla quale cercherò di dare una risposta che potrebbe sicuramente tutelare gli studenti sotto un nuovo profilo, poco conosciuto. A chi non è mai capitato di sentirsi porre una domanda  relativamente ad un argomento mai trattato durante il corso o che il testo universitario ha analizzato solo in maniera molto superficiale?

 

Vogliamo dircela tutta? Per superare un esame ci vuole, oltre a una preparazione ferrea, anche una certa dose di fortuna. Le cose poi si complicano se, quella mattina, il prof si è alzato col piede storto. Tuttavia, al di là degli umori del docente di turno, è diritto di ogni alunno essere esaminati in modo equo, imparziale e su domande coerenti e aderenti al programma svolto.

 

Pertanto, nei casi di abusi da parte del prof o dei suoi assistenti (specie di quelli senza un effettivo inquadramento nell’organico universitario), è sacrosanto diritto degli studenti tutelarsi ed essere tutelati. Infatti, registrare il video con un esame universitario non è illecito e, pertanto, non può essere ostacolato! Nel diritto penale, infatti, vige la regola generale per cui tutto ciò che non è vietato è consentito. Un’eventuale direttiva del rettore, che impedisca le riprese in aula, non costituendo norma di legge, non potrebbe limitare i diritti soggettivi delle persone. Lo studente, quindi, ben potrebbe – anche di nascosto – riprendere il proprio esame per far valere la lesione di un proprio diritto tutelato dalla Costituzione.

 

L’esame universitario è, di per sé, la sede pubblica nella quale il candidato, davanti a una commissione, si sottopone alla verifica e alla valutazione della propria preparazione. Ciò comporta che, sia i docenti, sia lo studente, hanno perfetta percezione della rilevanza pubblicistica dell’esame e della pubblicità delle domande e delle risposte. Il fatto stesso che la registrazione dell’esame, nel verbale cartaceo o elettronico, preveda l’indicazione delle domande, attesta la natura pubblicistica della conversazione e la dovuta trasparenza da osservare in tutte le fasi dell’esame.

 

Ne discende che la privacy cede e deve cedere davanti all’interesse pubblicistico che l’esame si svolga in condizioni di trasparenza, imparzialità, correttezza, dovute dai docenti – che rivestono il ruolo di pubblici ufficiali – nei confronti dello studente interrogato e di tutti gli altri studenti potenzialmente interessati.

 

È la tutela di tali diritti che legittima, si ritiene, la registrazione dell’esame, anche a fini cautelativi, soprattutto se si ha avuto modo di assistere, in passato, a comportamenti illeciti da parte del professore o dei suoi assistenti.

 

Come confermato dalla Cassazione, non è illecito registrare una conversazione perché chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione, ma è violata la privacy se si diffonde la conversazione per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui”.

 

Pertanto, la registrazione di un esame a fini di tutela del proprio/altrui diritti ad essere esaminati in modo equo, imparziale e su domande coerenti e aderenti al programma svolto, integra i fini esclusivamente personali, e non viola la privacy.

 

È vero che il codice della privacy stabilisce che il trattamento di dati personali (…) è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato; ma è anche vero che, nel caso dello studente universitario, quest’ultimo agisce per l’esercizio di un proprio diritto, particolarmente stringente, e per la sua tutela davanti a un giudice in caso di violazione.

 

Un abuso di potere, da parte del professore/commissione PP.UU. che violi/violino il diritto dello studente a essere esaminato con tutte le suddette garanzie, o che si trovi a dover affrontare un esame su argomenti non oggetto del programma, con conseguente bocciatura/valutazione viziata e danno personale, integrerebbe pertanto senz’altro un illecito.

Tale illecito può essere penale o amministrativo.  

 

Illecito penale. Nel caso più grave, qualora il professore/commissione abbia intenzionalmente posto una condotta illecita per ledere il diritto altrui, sarà configurabile il reato di abuso di ufficio .

 

Illecito amministrativo. In assenza di tali presupposti, ma in presenza comunque di un “eccesso di potere”, la condotta integrerà un illecito amministrativo che, se accertato giudizialmente, comporterà la dichiarazione di nullità dell’esame e dei suoi effetti, nonché un risarcimento del danno ingiusto arrecato.

 

Dunque, armarsi o meno di una video-camera in sede d'esame? A voi la scelta.

Fonte: la legge per tutti
 

Claudio De Lucia