Sono uscito da casa di un amico che vive in un condominio nei pressi di Caserta e mi sono avvicinato all'interruttore per poter accendere la luce e scendere tranquillamente le scale. Dopo due vani tentativi, pensando che le lampadine fossero fulminate, mi accingevo a scendere incurante del buio. Dopo aver superato la prima rampa sono inciampato e la caduta mi ha comportato una frattura al gomito ed all'avambraccio destro. Cosa posso fare? Il mio amico mi ha riferito che purtroppo l'amministratore non aveva ancora provveduto a far sostituire le lampadine fulminate.
Il condominio e l’amministratore sono responsabili verso terzi per una caduta dalle scale a seguito dello spegnimento della luce nelle scale condominiali.
Ha diritto ad essere risarcito dei danni subiti chi cade dalle scale del condominio per via dello spegnimento dell'illuminazione comune. Tenuto a corrispondere l’indennizzo è il condominio, in persona dell’amministratore che lo rappresenta, a cui andrà indirizzata la richiesta di pagamento mediante raccomandata a.r., informandosi sulla eventuale copertura assicurativa dello stabile.
In questi casi, il condominio ha una responsabilità oggettiva: esso cioè deve risarcire ogni danno subìto dal terzo anche se l’evento lesivo si è verificato senza sua volontà o colpa. A riguardo si parla di “responsabilità per cose in custodia” ex art. 2051 c.civ.
L’unico modo per il condominio di evitare la condanna al risarcimento è dimostrare (cosa di non facile conto) che l’evento si è verificato per caso di forza maggiore o a causa del comportamento colposo, in tutto o in parte, del danneggiato.
Claudio De Lucia