Il proprietario di un
box auto sito in un edificio, anche se non è proprietario di un appartamento
nel medesimo stabile, è comunque tenuto al pagamento di alcune spese
condominiali di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La ripartizione di tali
spese varia a seconda del luogo in cui il box è collocato, cioè se esso
è parte integrante dell’edificio o si trova all’esterno di esso.
Se il box è parte
integrante dell’edificio, il proprietario del
garage è tenuto a pagare le spese connesse all’utilizzo del box stesso
(per esempio: riparazione del cancello o manutenzione delle scale di accesso),
in misura superiore ai millesimi di proprietà, salvo diversa
disposizione contrattuale. La quota condominiale è
stabilita da un regolamento o, in mancanza, da un’apposita delibera
dell’assemblea.
Egli deve anche partecipare – in quanto proprietario di un bene comunque facente parte dell’edificio – alla divisione delle spese per interventi di ricostruzione parziale o totale effettuati nello stabile (per esempio: ristrutturazione del lastrico solare o rifacimento delle facciate). In questo caso, la ripartizione avviene in proporzione alla quota millesimale di proprietà.
Allo stesso modo il proprietario del garage deve partecipare alla ripartizione di tutte le spese relative ai servizi di cui usufruisce (ascensore, videosorveglianza, riscaldamento ecc.).
Egli deve anche partecipare – in quanto proprietario di un bene comunque facente parte dell’edificio – alla divisione delle spese per interventi di ricostruzione parziale o totale effettuati nello stabile (per esempio: ristrutturazione del lastrico solare o rifacimento delle facciate). In questo caso, la ripartizione avviene in proporzione alla quota millesimale di proprietà.
Allo stesso modo il proprietario del garage deve partecipare alla ripartizione di tutte le spese relative ai servizi di cui usufruisce (ascensore, videosorveglianza, riscaldamento ecc.).
Se il box
si trova all’esterno dell’edificio, il proprietario è tenuto alle spese che interessano il piano
delle autorimesse (per esempio spese per il cancello di accesso o per la
videosorveglianza).
Diversamente dal primo caso, però, il proprietario del box è esonerato dal pagamento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del condominio. Egli non partecipa quindi, per esempio, alle spese di riparazione del tetto o dei balconi. Qualora, invece, i lavori di ristrutturazione o manutenzione riguardino parti dell’edificio strettamente connesse all’area dei box (per esempio cortile sovrastante i garage), il proprietario del box deve partecipare alle spese.
Tali regole sono di carattere generale e possono ben essere derogate o modificate dai singoli regolamenti condominiali, tenendo conto della particolare struttura dell’edificio e della collocazione dei box auto.
Diversamente dal primo caso, però, il proprietario del box è esonerato dal pagamento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del condominio. Egli non partecipa quindi, per esempio, alle spese di riparazione del tetto o dei balconi. Qualora, invece, i lavori di ristrutturazione o manutenzione riguardino parti dell’edificio strettamente connesse all’area dei box (per esempio cortile sovrastante i garage), il proprietario del box deve partecipare alle spese.
Tali regole sono di carattere generale e possono ben essere derogate o modificate dai singoli regolamenti condominiali, tenendo conto della particolare struttura dell’edificio e della collocazione dei box auto.