Schiamazzi notturni: attenzione a gettare acqua dalla finestra per allontanare i rumorosi molestatori della quiete. Si rischia l’imputazione anche per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Rischia di finire imputato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.) - nonché per altri reati - chi, pur esasperato dai rumori provenienti da un locale notturno e dal vociare degli avventori sotto la sua finestra, ceda alla tentazione di replicare con il rovescio di secchi d’acqua sui molestatori.
Lo ha stabilito la Cassazione, nella sentenza della VI Sezione penale n. 39869/13, confermando la condanna di un anziano, stanco della musica e della maleducazione dei clienti di una discoteca sottostante la sua abitazione. La Corte ha altresì precisato che, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l’effettiva azionabilità della pretesa dell’agente in sede giurisdizionale non costituisce presupposto indefettibile per la configurabilità del reato, essendo a tal fine sufficiente la convinzione soggettiva dell’esistenza del diritto tutelabile.
Dunque, cosa fare? Chiamate le forze dell'ordine. L'acqua può far male!
Claudio De Lucia