Tutte le volte in cui una persona acquista un’auto
nuova, il concessionario – che l’ha ordinata dalla casa madre su richiesta del
cliente – versa in banca il prezzo del veicolo, ritirando il certificato di
omologazione che il fabbricante ha depositato presso la stessa banca.
Finché ciò non avviene non si può procedere con l’iscrizione al PRA del nome
del nuovo intestatario.
Cosa accade se dopo il versamento dell’anticipo da
parte del cliente, e prima dell’iscrizione al PRA da parte del venditore,
quest’ultimo fallisce? In questi casi, poiché il passaggio di proprietà
non è ancora avvenuto, l’acquirente non può rivendicare la titolarità del
mezzo. L’auto, dunque, rientra nel patrimonio amministrato dal curatore
fallimentare nominato dal tribunale che ha dichiarato il fallimento. La
curatela fallimentare – come da suo mandato – sarà tenuta a vendere il mezzo e,
con il ricavato, soddisfare proporzionalmente tutti i creditori insinuati al
fallimento.
Indubbiamente, l’acquirente, in questi casi, rimane
estremamente pregiudicato. Tuttavia, alcune case automobilistiche tutelano il
compratore rispetto al caso di improvviso fallimento del concessionario,
garantendo la consegna dell’automobile anche in caso d’inadempienza di
quest’ultimo.
Ma non sempre è prevista questa garanzia. E, in tali
casi, l’unica strada percorribile dall’acquirente rimane quella di insinuarsi
nel fallimento (ossia, attraverso un avvocato, presentare una domanda alla
curatera fallimentare e chiedere di partecipare alla liquidazione dell’eventuale
attivo del fallimento), con alte probabilità di non riuscire recuperare, in
tutto od in parte, il proprio esborso.
In definitiva, è possibile chiedere l’intervento della casa madre; ma se il
costruttore non garantisce la consegna del mezzo, non resta che insinuarsi al
passivo del fallimento e rivalersi con l’eventuale ricavato dalla vendita dei
beni del concessionario.