Secondo
la normativa vigente, sono esonerati dal pagamento del bollo auto in modo permanente i soggetti disabili che rientrano nelle seguenti categorie:
a) non vedenti (colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non
superiore ad 1/10 ad entrambi gli occhi);
b) sordomuti;
c) disabili con
handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
d)
disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da
pluri-amputazioni;
e) disabili con ridotte capacità motorie e limitate capacità
di deambulazione.
Per usufruirne, il veicolo deve
essere intestato allo stesso disabile o ad un soggetto che lo ha fiscalmente a
carico. Il veicolo deve essere un autoveicolo o una motocarrozzetta la cui
cilindrata non deve essere superiore a 2000 centimetri cubici se a benzina, e a
2800 centimetri cubici se a gasolio. Nel caso in cui disabile possieda più
veicoli, l’esenzione spetta per un solo veicolo, scelto dal disabile nella
domanda di esenzione, nella quale deve indicare la relativa targa.
La richiesta di esenzione dal bollo auto,
ai sensi della Legge 449 del 27/12/1997 e successive modifiche e integrazioni,
deve essere presentata agli uffici della Regione almeno 90 giorni prima della
scadenza del termine di pagamento personalmente o spedita mediante raccomandata
con ricevuta di ritorno all’ Ufficio Tributi della Regione o all’Ufficio delle
Entrate o alla Sezione staccata della Direzione regionale. Ad essa devono
essere allegati, da parte di ciascuna categoria di soggetti aventi diritto
all’esenzione, determinati documenti che accertino lo stato del richiedente. In
particolare, le persone non vedenti o sordomute dovranno presentare il
certificato di invalidità, mentre i soggetti affetti da handicap psichico o
mentale sono tenuti ad esporre un verbale di accertamento che attesti la
situazione di handicap grave del soggetto derivante da disabilità psichica e il
certificato di attribuzione dell’ indennità di accompagnamento. Le persone
disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluri-amputate
dovranno esibire, ancora, il verbale di accertamento dell’ handicap emesso
dalla Commissione medica dell’ASL di appartenenza e le persone disabili con
ridotte o impedite capacità motorie, ma con limitazione non grave della
capacità di deambulazione, dovranno allegare il certificato di invalidità,
rilasciato dalla Commissione medica dell’ ASL, che attesti la natura
motoria della disabilità.
Il contribuente che ha a carico una persona disabile deve inviare, infine,
anche una copia dell’ ultima dichiarazione dei redditi cui risulta che la persona disabile è a carico dell’
intestatario dell’ auto. Una volta riconosciuta, l'esenzione
dal pagamento del bollo auto ha validità
anche per gli anni successivi, tranne nei casi in cui vengano meno le
condizioni necessarie per l’esonero.
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