Il D.L. 179/2012 concede definitivamente la possibilità di ottenere incentivi fiscali a
coloro che decidono di investire in start up innovative. È questo l’effetto della
definitiva approvazione del decreto del ministero dell’Economia che attua la
recente riforma del 2012.
In cosa consistono le agevolazioni?
Le
agevolazioni consistono in un risparmio di imposta Irpef e Ires in favore di chi effettua un “investimento agevolato”, ossia i conferimenti in denaro
iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle
azioni o quote delle start up innovative o delle società di capitali che investono
prevalentemente in start up innovative, nonché gli investimenti in quote degli
organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).
Il
beneficio è riconosciuto sia in sede di costituzione
di una nuova impresa, sia in ipotesi di incremento del capitale sociale di una già esistente.
Gli investimenti indiretti sono validi solo se
avvengono attraverso intermediari (società
di capitali o Oicr) che detengano azioni o quote di start up innovative pari
almeno al 70% del valore complessivo degli investimenti risultanti dal
rendiconto di gestione (per gli Oicr), ovvero del valore complessivo delle
immobilizzazioni finanziarie (per le altre società di capitali).
La
detrazione di imposta per le persone fisiche è
pari al 19% della somma investita, per un importo massimo di 500.000 euro in
ciascun periodo di imposta agevolabile.
I soggetti passivi Ires hanno, invece, diritto a una
deduzione dal reddito imponibile pari al 20% delle somme conferite, per un
importo massimo non superiore a 1,8 milioni di euro. Le percentuali sono
elevabili, rispettivamente al 25% e al 27% in presenza di start up a vocazione
sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (i relativi codici
Ateco sono elencati nel decreto).
Il soggetto
che decide di investire in start up deve prestare particolare attenzione al settore di riferimento e allo status finanziario
dell’impresa destinataria. Tra le cause di esclusione del beneficio, il decreto
elenca, infatti, le aziende che operano nel settore delle costruzioni navali,
dell’acciaio e del carbone, nonché le imprese in difficoltà ai sensi della
normativa comunitaria vigente.
La cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle
partecipazioni prima del tempo minimo richiesto dalla norma (due anni), determina la decadenza dai benefici.
I
beneficiari delle agevolazioni devono dimostrare, con apposita documentazione,
che gli investimenti effettuati riguardino società che possiedono e sono in
grado di mantenere nel tempo la qualifica di start up innovativa.
Fonte immagine: www.impresaincorso.it