Caro lettore,
Purtroppo si, la multa è legittima.
Infatti, rientra nel novero della circolazione stradale anche il momento in cui
il veicolo è fermo allo Stop: a confermare la circostanza basta
l’indicazione dell’agente sul verbale (violazione dell’articolo 173, commi 2 e
3 bis del C.d.S., per aver circolato alla guida del proprio veicolo impugnando
un cellulare).
È
irrilevante che l’automobilista, nel momento in cui viene elevata la sanzione
perché trovato a utilizzare il telefonino, non sia in movimento, ma sia invece fermo
allo stop: tale circostanza, infatti, non fa venir meno la violazione.
Infatti, nel concetto di “circolazione stradale”(all’atto della quale scatta la
multa) deve intendersi non solo il movimento, ma anche la fermata e
la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
Pertanto, in parole povere, basterebbe anche solo essere temporaneamente fermi,
avere il motore acceso ed essere in procinto di ripartire per beccarsi una
multa (ciò è stato recentemente sancito dal Tribunale di Campobasso, con sent. n.
415 del 25.09.2013.
Inoltre,
nella sentenza, si fa il punto sulla validità e il peso che hanno le dichiarazioni
dell’agente. Perché la multa sia valida il pubblico ufficiale è tenuto solo
a dare conto della sua presenza durante i fatti attestati nel verbale,
nonché delle ragioni per le quali tale presenza ha consentito
l’accertamento dell’infrazione (per esempio, la posizione, il luogo in cui
questi si trovava, ecc.).
Il
conducente che vuole contestare tali attestazioni deve non solo limitarsi a
contestarle o a provare il contrario con testimoni, ma deve aprire una
particolare procedura aggravata (detta “querela di falso”). Ciò in
quanto le dichiarazioni del pubblico ufficiale sono assistite da una fede
privilegiata (cioè hanno un valore superiore rispetto ai fatti dichiarati
da un qualsiasi altro soggetto privato).