È a tutti noto che il “Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” dispone che i genitori
sono responsabili dell’adempimento dell’obbligo di istruzione scolastica
dei figli (art. 34 della Costituzione).
Dunque,
fino a quando persiste in capo ai genitori il dovere di istruire i
figli? Fino alla maggiore età? Fino a quando questi non abbiano concluso la
scuola dell’obbligo? Fino a quando questi non abbiano trovato un posto di
lavoro?
Le risposte a tutte queste
domande ci sono giunte da una recente pronuncia della Cassazione (sent. n.
42463/13 del 16.10.13) riferita al caso di una ragazza minorenne che aveva
deciso, in modo autonomo, di non frequentare più la scuola superiore. A
causa di tale scelta i genitori avevano subìto una condanna del Giudice di
Pace proprio per aver mancato di far impartire l’istruzione alla figlia minorenne.
La Cassazione, invece,
nel decidere sulla questione, ha completamente ribaltato la pronuncia di primo
grado. Secondo la Suprema Corte, l’obbligo di legge, che grava sui
genitori, di impartire l’istruzione scolastica ai figli minori: a) si riferisce solo
alla frequentazione della scuola elementare e della scuola media
inferiore, e non anche alla frequentazione della scuola media superiore
e, in ogni caso b) si
interrompe quando viene conseguito il diploma o compiuto il 15° anno
d’età da parte del minore, sempre che questi abbia frequentato per almeno
otto anni la scuola dell’obbligo.