Gentile lettore,
l’inquilino che lascia l’appartamento in cattive
condizioni risponde: a) dei costi sostenuti dal proprietario per far
riparare l’immobile; b) del mancato incasso dei canoni di locazione che
il padrone di casa avrebbe percepito nel periodo in cui ha dovuto far eseguire
i lavori per rendere affittabile l’appartamento.
Quanto innanzi detto è
stato disposto da una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 27614 del
10.12.2013); nella pratica, capita spesso che, dopo che l’inquilino abbia
riconsegnato l’appartamento in locazione, il proprietario si accorga di piccoli
o grandi danneggiamenti alla
casa posti in essere dal locatario. Così quest’ultimo deve, di solito,
provvedere a ripristinare l’immobile prima di darlo di nuovo in locazione a un
altro soggetto.
Ebbene, in tali casi,
se per le condizioni in cui si trova l’immobile il locatore non ne ha potuto
usufruire (personalmente o locandolo nuovamente), all’ex inquilino può essere
chiesta, in risarcimento, una somma pari al canone di locazione che il
proprietario avrebbe riscosso se la locazione fosse continuata (ma ciò fino al
momento nel quale l’attività di ripristino si sarebbe potuta completare).