Gentile signora, il minore affetto da handicap e
disabilità grave ha diritto all’insegnante di sostegno e se tale diritto
gli viene ingiustamente negato dall’istituto scolastico, i genitori possono
agire per ottenere il risarcimento del danno.
L’istituto scolastico e il Ministero dell’istruzione
sono infatti tenuti ad erogare le misure di sostegno necessarie affinché
l’alunno disabile possa beneficiare effettivamente del percorso di istruzione e
dei servizi didattici. Si tratta di prestazioni accessorie al servizio
scolastico, ma che si rendono indispensabili per quei bambini con handicap
più o meno gravi che altrimenti non potrebbero accedere al servizio di
istruzione principale.
Ai fini della concessione dell’insegnante di sostegno
è necessario che la disabilità del minore sia adeguatamente certificata.
Qualora, nonostante la presenza di tutti i requisiti, la scuola neghi
ingiustamente l’insegnante di sostegno o riduca le ore settimanali in cui il
bambino può beneficiarne, i genitori possono agire in giudizio contro
l’istituto e il Ministero per far dichiarare l’illegittimità del provvedimento
di negazione o riduzione e ottenere il risarcimento del danno.
Il danno, però, non è automaticamente riconosciuto ma
deve essere adeguatamente dimostrato, consistendo esso nel pregiudizio
esistenziale subito del minore.
In particolare, i genitori devono provare che la
negazione del diritto all’insegnante di sostegno ha avuto effetti
negativi sulla sfera esistenziale e relazionale del bambino,
pregiudicando per esempio le facoltà di apprendimento, il già precario livello
di integrazione del minore con gli altri bambini della classe, o aggravando il
suo senso di insicurezza e autostima.
In definitiva, quando la scuola nega ingiustamente
l‘insegnante di sostegno al minore con handicap grave, i genitori possono
ottenere il risarcimento se provano il danno esistenziale subito dal bambino.