Il mancato pagamento di
una cambiale o di un assegno può comportare la cosiddetta levata di protesto.
Il protesto è un atto redatto da un notaio, ufficiale giudiziario o da un
segretario comunale, nel quale viene formalizzato il mancato pagamento del
titolo di credito.
Il debitore
“protestato” viene iscritto nel Registro informatico dei protesti, che
contiene tutti i nominativi di coloro che hanno subito la levata del protesto e
che sono debitori inadempienti di determinate somme di denaro.
Il Registro,
consultabile presso le Camere di Commercio, assolve ad una funzione di informazione
e trasparenza nei rapporti commerciali: il creditore interessato può,
infatti, consultarlo per verificare l’affidabilità economica del soggetto con
il quale sta per concludere un affare e tutelarsi così in tempo da futuri
eventuali inadempimenti.
Il debitore
inadempiente non può sottrarsi all’ iscrizione del proprio nominativo e dei
propri dati personali nel Registro dei protesti; tra i casi nei quali egli può
però chiederne la cancellazione,
rientra proprio quello dell’avvenuto pagamento del titolo cambiario.
Come richiedere la cancellazione
per avvenuto pagamento
Il debitore può
chiedere la cancellazione dal registro dei protesti qualora abbia provveduto al
pagamento del titolo (comprensivo di interessi e spese) entro dodici
mesi dalla levata del protesto. Tale possibilità è concessa solo in caso
di cambiali e vaglia cambiari protestati, non anche in caso di assegni (per
questi è possibile chiedere la riabilitazione al Presidente del Tribunale ai
sensi della Legge Antiusura).
Per ottenere la
cancellazione è necessario presentare istanza al Presidente della
Camera di Commercio competente (cioè quella della provincia nella quale è stato
levato il protesto) mediante un apposito modulo messo a disposizione
dall’Ufficio Protesti. Alla domanda devono essere allegati il titolo in
originale e la quietanza del pagamento che deve indicare sia
l’importo originale del debito che gli interessi e le spese.
Se il pagamento avviene
oltre i dodici mesi dalla levata del protesto, l’istante non ha diritto
alla cancellazione dal registro bensì all’annotazione, accanto al suo
nominativo, di “avvenuto tardivo pagamento”. Egli dovrà presentare
istanza al Presidente della Camera di Commercio su apposito modello, allegando
i titoli protestati e la quietanza liberatoria rilasciata dal creditore.