Gentile lettore, purtroppo è vero.
La recente sentenza n. 9301 del 24 aprile 2014 ha sancito che non deve essere remunerato agli autisti dei bus il tempo impiegato a fine turno per rientrare nel luogo di inizio della prestazione lavorativa, a meno che ciò non lo preveda una direttiva aziendale.
Pertanto, affinché scatti il diritto alla remunerazione del tempo impiegato dal lavoratore, a fine turno, per rientrare nel luogo dove ha iniziato la prestazione, è necessario che lo spostamento avvenga in ossequio ad una direttiva dell’azienda esecutrice del servizio. Non basta cioè che inizio e fine del lavoro avvengano in luoghi differenti.
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