lunedì 14 aprile 2014

Riconosciuto il risarcimento da “stress da fisco”. Di cosa si tratta?

Esiste lo stress da fisco, specie quando l’erario agisce in assenza di qualsiasi ragione. In tali casi, il contribuente va risarcito doppiamente, soprattutto se lo stress è stato causato proprio dalla negligenza dell’Ufficio.

Difatti, nei casi in cui il contribuente si trovi a vivere un vero e proprio calvario per via dell’esecuzione forzata illegittima, avviata dall’Agenzia delle Entrate o da Equitalia, nonostante la chiara illegittimità della stessa, gli possono essere liquidate due diverse fonti di danno (oltre, ovviamente, al rigetto della pretesa dell’amministrazione fiscale):

1) il risarcimento per tutti i danni subìti dall’illegittima pretesa (art. 2043 c. civ.): per esempio, nel caso di ipoteca iscritta su un’immobile, si potrà provare che è sfumato un buon affare connesso a una vendita del bene. Ancora, nel caso di un fermo illegittimo sull’auto, si dovrà dimostrare di non aver potuto lavorare o di essere stati costretti a prendere in noleggio un altro mezzo. Insomma, il risarcimento, in questi casi, scatta per tutte le ovvie le ripercussioni di tipo economico e morali che hanno colpito il cittadino;

2) il risarcimento per lite temeraria: il codice di procedura civile (art. 96 c.p.c.) stabilisce che, se il giudice accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, condanna – su istanza della parte danneggiata – al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente.

I giudici, pertanto, oltre a rifarsi alla generale norma in tema di risarcimento materiale dei danni da fatto illecito [2], hanno voluto riconoscere al contribuente anche un danno morale connesso al “patema d’animo e allo stress” determinati dalla tenace resistenza delle Entrate.

Non va sottaciuto che l’ordinamento prevede, con una legge speciale (art. 59 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602) la possibilità, in capo al debitore-contribuente che si ritiene leso dall’esecuzione attuata illegittimamente dall’agente della riscossione, di richiedere il risarcimento danni nel caso quest’ultimo abbia posto in essere un esecuzione forzata (pignoramento mobiliare, immobiliare o di crediti verso terzi) senza averne diritto e purché l’esecuzione sia stata portata a compimento. Si tratta comuqnue di un’azione residuale.

 In definitiva, il contribuente viene risarcito se l’esecuzione forzata avviata da Equitalia o le misure cautelari come l’ipoteca sono palesemente infondate: oltre al normale risarcimento danno scatta anche la lite temeraria.

Fonte immagine: www.forexinfo.it