Esiste lo stress da fisco, specie quando l’erario agisce in
assenza di qualsiasi ragione. In tali casi, il contribuente va risarcito
doppiamente, soprattutto se lo stress è stato causato proprio dalla negligenza
dell’Ufficio.
Difatti, nei casi in
cui il contribuente si trovi a vivere un vero e proprio calvario per via dell’esecuzione forzata
illegittima, avviata dall’Agenzia delle Entrate o da Equitalia, nonostante la
chiara illegittimità della stessa, gli possono essere liquidate due diverse
fonti di danno (oltre, ovviamente, al rigetto della pretesa
dell’amministrazione fiscale):
1) il risarcimento per tutti i danni subìti
dall’illegittima pretesa (art. 2043 c. civ.):
per esempio, nel caso di ipoteca iscritta su un’immobile, si potrà provare che
è sfumato un buon affare connesso a una vendita del bene. Ancora, nel caso di
un fermo illegittimo sull’auto, si dovrà dimostrare di non aver potuto lavorare
o di essere stati costretti a prendere in noleggio un altro mezzo. Insomma, il
risarcimento, in questi casi, scatta per tutte le ovvie le ripercussioni di
tipo economico e morali che hanno colpito il cittadino;
2) il risarcimento per lite temeraria: il
codice di procedura civile (art. 96 c.p.c.) stabilisce
che, se il giudice accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito
un provvedimento cautelare, condanna – su istanza della parte danneggiata – al
risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente.
I giudici, pertanto,
oltre a rifarsi alla generale norma in tema di risarcimento materiale dei danni
da fatto illecito [2], hanno voluto riconoscere al
contribuente anche un danno morale connesso
al “patema d’animo e allo stress” determinati dalla tenace
resistenza delle Entrate.
Non va sottaciuto che l’ordinamento prevede,
con una legge speciale (art. 59 del Dpr 29
settembre 1973, n. 602) la possibilità, in capo al debitore-contribuente
che si ritiene leso dall’esecuzione attuata illegittimamente dall’agente della
riscossione, di richiedere il risarcimento danni nel caso quest’ultimo abbia
posto in essere un esecuzione forzata (pignoramento mobiliare,
immobiliare o di crediti verso terzi) senza averne diritto e purché
l’esecuzione sia stata portata a compimento. Si tratta comuqnue di un’azione residuale.
In definitiva, il contribuente viene risarcito
se l’esecuzione forzata avviata da Equitalia o le misure cautelari come
l’ipoteca sono palesemente infondate: oltre al normale risarcimento danno
scatta anche la lite temeraria.
Fonte immagine:
www.forexinfo.it